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Leggendo diverse fonti ho visto che nel caso ad es. delle imposte anticipate, l'adeguamento da operare quest'anno viene "scaricato" con la rilevazione di sopravvenienze passive (non deducibili) in contropartita alla diminuzione della voce "4-ter" dell'attivo circolante.
Concordate con questa impostazione? Personalmente preferirei restare nella voce E 22) del C/E piuttosto che inserire sopravvenienze nella voce E 21)... |
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Io non uso la posta "sopravvenienza" ma, bensì, la posta "imposte anticipate e differite". Secondo me l'adeguamento per la modifica delle aliquote non deve transitare tra gli oneri straordinari ma deve rimanere nella voce E22.
Un saluto |
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Citazione:
Io sono del parere di metterli alla voce "Imposte anticipate/differite"; in alternativa, in quanto rettifica di stime, andrebbero ad A5 (diff attive) o B14 (diff. passive). ciao |
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non l'hanno solo detto ma c'è pure scritto nelle dispense che hanno consegnato
e cmq la stessa cosa l'avevo letta e applicata lo scorso anno per un adeguamento irap vado avanti così ma la penso anch'io come te |
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Concordo anch'io sul fatto che le rettifiche debbano essere imputate a CE ad imposte anticipate e differite (voce 22) in tal senso si sono pronunciati anche i relatori nell'incontro Telefisco 2008...
Ultima modifica di fabrizio : 29-03-2008 alle ore 20.11.10. |
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Citazione:
hai un link a telefisco su quel punto? |
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Purtroppo la dispensa è accessibile online solo con i codici di accesso, comunque se hai modo di recuperarla, il trafiletto in questione è riportato alle pagine 57-58 che recita testualmente:
" Le imprese che hanno iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale imposte differite attive (anticipate) calcolate in base all’aliquota Ires del 33% dovranno diminuirle, applicando l’aliquota del 27,5 per cento. L’imputazione della differenza comporta l’iscrizione di un costo (sopravvenienza passiva) che, in base al documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12, dovrebbeessere imputato a rettifica dell’importo della voce22, imposte differite, del conto economico. Con riferimento alle imposte differite passive, l’eccedenza, rispetto a quanto accantonato nel fondo negli esercizi precedenti, comporta la rilevazione di un provento (sopravvenienza attiva) che è imputato sempre a rettifica della voce 22, imposte differite. Fanno eccezione le imposte differite passive costituite direttamente in diminuzione del patrimonio netto, la cui differenza è imputata direttamente nello stesso, generalmente in aumento della riserva a suo tempo interessata alla rilevazione." Spero di essere stato utile. Ciao |
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Come hai letto, lo dice il documento interpretativo del principio contabile 12.
PS: la voce E22 non esiste .... ![]() |