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Una srl ha fatto spese che godono della detrazione del 55%.
Contabilmente le ha capitallizzate ad incremento del valore dell'immobile. Ai fini del bilancio 2007 come si contabilizza la detrazione calcolata sulle spese? Grazie Attilio |
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Bella domanda !!
Ci penso, e poi te lo dico ! |
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Citazione:
Grazie |
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Ne parlammo anche al corso master di Messina col dottore Sciuto.
Si pervenne alla conclusione se non ricordo male di effettuare queste scritture Al sorgere del credito Credito risp. energetico 55% a provento non tassabile Al momento del pagamento delle imposte Debiti IRES a diversi ossia Banca C/C e Credito risp. energetico. Il costo sostenuto che fa beneficiare della detrazione va capitalizzato. Perché provento non tassabile? Perché la generazione del credito esula da un beneficio patrimoniale in capo all'immobile nel senso che trattasi di una agevolazione calcolata sull'investimento (risparmio energetico) e che muore li non essendoci possibilità per l'eventuale incapienza del bonus rispetto al debito IRES dell'anno di riporto a nuovo. Altri pareri?
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La cosa bella dell'essere famosi è che, quando annoi le persone, queste pensano che sia colpa loro. Henry Kissinger |
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Forse ricordo male, ma dopo varie discussioni avevamo concluso che si poneva il problema della certezza del componente positivo di reddito, e quindi che il beneficio non poteva essere iscritto.
Pertanto, la mia conclusione era che le scritture da fare fossero semplicemente Ires @ debiti per Ires per l'importo già al netto della detrazione di imposta. Però mi piacerebbe sapere come si stanno comportanto altri colleghi, e, ovviamente, perchè. ciao |
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Allego quanto rispostomi dall'amico collega dott. Malagoli, che ringrazio, cui ho richiesto un parere in merito
La questione è effettivamente rilevante e la soluzione dovrebbe dipendere dal capire se esiste e quale sia la differenza tra una detrazione d'imposta ed un credito d'imposta. Personalmente ritengo che essendo un beneficio economico che riceve una impresa, che addirittura abbatte un Suo debito, esso deve avere piena rappresentazione a bilancio esattamente come si fa per gli altri crediti d'imposta ricevuti (CSSN e carbon tax o accise degli autotrasportatori o la nuova ricerca e sviluppo ecc.). Assimilandolo ad un credito d'imposta, seppur formalmente erogato ad abbattimento delle imposte e quindi a primo acchito in conto esercizio da classificare a rettifica della voce 22 del C.E., ritengo si tratti nella sostanza di un contributo in conto impianti in quando assolutamente discendete da essi. Le tecniche in questo caso sono solitamente le due classiche (escludo le varianti): - capitalizzazione dell'investimento al costo storico rettificato dal contributo con conseguenti minori ammortamenti - capitalizzazione del costo lordo, utilizzo della tecnica del risconto passivo e contrapposizione nel corso del periodo d'ammortamento nelle voci B.10 di ammortamenti a quote di contributo. Da altro canto si registrerebbe un credito (o minor debito) vero e proprio verso l'erario da scomputarsi nei periodi di detrazione. Logicamente la questione si complicherebbe e dovrebbe coinvolgere le sopravvenienze allorquando l'impresa fosse in perdita e la detrazione andasse persa.
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Citazione:
Appunto ....
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Altra risposta pervenuta che segnalo e ringrazio l'autore dott. TURRI.
Occorre evidenziare che trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d'imposta, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d'imposta e, pertanto, in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES (Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 05-02-2008, n. 33/E ). Nel modello Unico SC 2008 la detrazione dovrà essere evidenziata nel quadro RN e nel quadro RS. I titolari di reddito d'impresa calcolano la detrazione sull'imponibile, poiché salvo limitazioni soggettive, hanno diritto alla detrazione dell'IVA. A livello contabile la manutenzione straordinaria può essere capitalizzata come onere pluriennale o iscritta come incremento di valore dell'immobile. L'opportunità su come procedere a livello contabile deve necessariamente tener conto oltre che dei principi civilistici di capitalizzazione dei costi anche delle previsioni di reddito future e dell'incidenza del costo ai fini degli studi di settore. Per quanto attiene il bonus, trattandosi di una detrazione d'imposta, può esserne data evidenza attraverso la riduzione del debito IRES di competenza dell'anno. La detrazione va scomputata dalle imposte carico del beneficiario, che pertanto deve avere redditi capienti a generare imposte superiori. La detrazione eccedente l'IRES di competenza non costituisce un credito riportabile a nuovo. La contropartita contabile può essere rappresentata da un provento non imponile e non da un contributo in conto impianti in quanto non si tratta di un provento in denaro o in natura né di un credito d'imposta.
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