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Un mio cliente ha emesso fatture per lavori eseguiti per circa 30000,00.
A froten di queste fatture ha ricevuto un assegno bancario che non è stato pagato perchè protestato. Con sentenza del 16/4/08 il debiitore è stato dichiarato fallito. Può il mio cliente, a seguito della sentenza di fallimento dedursi tale perdita con la prossima denuncia di redditi e ne contempo recuperare l'IVA versata su queste fatture? Premetto che lo stesso tramite avvocato si è inserito nel fallimento. saluti linostanzione |
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Premeso che con la sentenza dichiarativa di fallimento, l'impresa commissionaria acquista il diritto a portare in deduzione come perdita su crediti, l'importo che vanta nei confronti di soggetti assoggettati a procedura concorsuale, per la variazione in diminuzione dell'IVA occorrerà attendere il decorso dei termini di opposizione a decreto di chiusura del fallimento.
Saluti
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------------------------------------------- Espressione materana dello stato d'animo di un contribuente al quale il Commercialista ha chiesto come andavano gli affari:
Dotto' Sciem' sp'ch'lonn' ind' la ristocc' a'bbr'sciet (Traduzione: Dottore, andiamo spigolando tra le ristoppie bruciate) |
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Si è proprio così.
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------------------------------------------- Espressione materana dello stato d'animo di un contribuente al quale il Commercialista ha chiesto come andavano gli affari:
Dotto' Sciem' sp'ch'lonn' ind' la ristocc' a'bbr'sciet (Traduzione: Dottore, andiamo spigolando tra le ristoppie bruciate) |