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Desidererei avere un vostro parere in merito, dunque:
l'Art.102 del T.U.I.R. al comma 1 disciplina che le quote di amm.to dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dal'entrata in funzione del bene; una società (s.r.l. ma questo è irrilevante) attivata con codice "locazione beni immobili propri" ha acquistato anni fa un immobile per affittarlo, per alcuni anni però tale immobile è rimasto sfitto..mi chiedo: quando è entrato in funzione tale bene? al momento in cui è stato acquistato? o al momento in cui è stato stipulato il primo contratto di affitto?, in sostanza in questo caso cosa vuol dire entrare in funzione? questo perchè mi ritrovo oggi a dover correggere per il passato quote di ammortamento non contabilizzate (non da me) e nemmeno dedotte (non da me) e come potete ben immaginare mi farebbe moooolto comodo considerare il bene entrato in funzione al momento della stipula del contratto....saluti e grazie in anticipo. |
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Citazione:
Il concetto di entrata in funzione dovrebbe essere intesto come il "momento in cui il bene in questione entra nel processo produttivo, ovvero a produrre ricavi"
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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Condivido e quoto
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La cosa bella dell'essere famosi è che, quando annoi le persone, queste pensano che sia colpa loro. Henry Kissinger |
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Il bene è entrato in funzione nell'anno in cui era anche solo potenziamente destinato alla locazione, purchè la società fosse già operativa a quella data.
La data di stipula del primo contratto è irrilevante, se a quella data la società proprietaria è considerata civilisticamente attiva. Il mancato conteggio delle quote di ammortamento negli esercizi precedenti ha violato il principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio |
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Citazione:
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La quote di ammortamento è deducibile dal reddito d’impresa a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La conseguenza è che un’immobilizzazione è ammortizzabile solamente a partire dall’esercizio nel quale è stata effettivamente inserita nel processo produttivo.
Inteso in senso fiscale il tutto.
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Citazione:
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Apprezzo il distinguo, ma restano alcuni punti nebulosi che meritano un approfondimento.
Mi chiedo: esiste un evento entrata in funzione valido ai fini fiscali e un evento entrata in funzione valido ai fini civilistici. Qual è la norma di riferimento ? Non c'è. Il concetto poi di inserimento effettivo nel processo produttivo dell'immobilizzazione, non postula il conseguimento di un ricavo a valle del processo produttivo, visto che potrebbe assolutamente mancare nelle produzioni in attesa di collocamento sul mercato. Saluti
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Citazione:
ma nel caso di specie (acquisto di un immobile per concederlo in affitto) non è altrettanto chiaro quale sia il momento dell'entrata in funzione, secondo me. Sbaglio? il macchinario è bene strumentale rispetto all'attività che vado a svolgere e quindi se inizio l'attività questo entra in uso (anche se, come abbiamo già detto non ho ancora conseguito ricavi). anche nel mio caso l'immobile è strumentale all'attività che andrò a svolgere (locazione), ma se l'attività non è ancora iniziata perchè il bene lo si dovrebbe considerare già entrato in uso? Commetto qualche errore concettuale? |
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Citazione:
Ma provo a rovesciare il problema... da un punto di vista meramente fiscale (quello in argomento, perchè civilisticamente non vi è dubbio che la trattazione sarebbe differente) chi mai può contestare il non essersi dedotto un costo?
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