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  #1 (permalink)  
Vecchio 03-07-2008, 21.24.33
Junior Member
 
Data registrazione: 02-07-2008
Messaggi: 7
celecori is on a distinguished road
Predefinito Intromissione bene merce

Vi chiedo un parere sul seguente caso:
una persona fisica è titolare di lastrico solare su cui insiste una costruzione allo stato grezzo.
Ottenuta la concessione a completare ed ampliare tale immobile, pone in essere un'impresa individuale (in contabilità semplificata) nel 2006 allo scopo di realizzare 6 appartamenti e cederli sul mercato.
Nel 2006 si è proceduto ad inserire in contabilità il valore del bene immobile "intromesso" in impresa valutandolo al costo, secondo l'art 6 del DPR 689/1974.
Oggi mi chiedo se sia possibile inserire tale asset non al costo ma al valore normale al 2006, incrementando così una voce di costo (figurato) a beneficio di un minor imponibile fiscale. Il TUIR si esprime all'art. 65 comma 3-bis sui beni strumentali ma non su quelli merci.

Nel caso dovrei rettificare la dichiazione 2006 posto che l'eventuale rettifica non inciderebbe sulla perdita 2006 e quindi sul debito tributario?
Grazie anticipatamente.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 09.23.35
Administrator
 
Data registrazione: 12-09-2006
Residenza: Grand Baie (Mauritius)
Messaggi: 8,854
danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da celecori Visualizza messaggio
Oggi mi chiedo se sia possibile inserire tale asset non al costo ma al valore normale al 2006, incrementando così una voce di costo (figurato) a beneficio di un minor imponibile fiscale. Il TUIR si esprime all'art. 65 comma 3-bis sui beni strumentali ma non su quelli merci.
A mio parere non è possibile. Proprio perchè, se non erro, non esiste una norma che lo permetta.

ciao
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  #3 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 14.56.41
Junior Member
 
Data registrazione: 02-07-2008
Messaggi: 7
celecori is on a distinguished road
Predefinito

In mancanza di una norma specifica che regoli la fattispecie occorre comunque salvaguardare il principio generale del sistema impositivo in base al quale i componenti di reddito rilevano nel medesimo regime nel quali sono maturati.
Nel caso inverso di fuoriuscita di dei beni dal regime d'impresa il rispetto di tale principio è assicurato dalla tassazione sul valore normale (autoconsumo), pur in assenza di pagamento, stante la deduzione a monte dei costi che hanno concorso al loro acquisto/produzione.
Nel mio caso se la persona fisica avesse ceduto nel 2006 la titolarità del lastrico solare con sopra l'edificio grezzo non avrebbe subito alcuna tassazione sulla plusvalenza valore di cessione (valore normale) meno il costo di realizzo in quanto avvenuta oltre i 5 anni dalla costruzione. Intromettere lo stesso bene in impresa significa invece tassare certamente la plusvalenza latente sopra citata, con violazione del principio di continuità impositiva a sfavore del contribuente.
L'aspetto critico potrebbe riguardare l'assimilazione del lastrico solare al terreno edificabile, la cui plusvalenza da cessione sarebbe invece sempre tassabile.
Sto pensando all'interpello.
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