E' una valutazione troppo soggettiva per avere una risposta che possa non lasciare dubbi. Dipende molto dall'importanza che si vuol dare al fatto che l'Agenzia venga o meno a conoscenza della sentenza in tempi rapidi.
sulla base dell'esperienza e professionalità dei partecipanti di questo forum, Vi chiedo: in caso di ricorso accolto in primo grado, è utile procedere immediatamente alla notifica della sentenza all'ADE oppure lasciar correre il cosidetto "termine lungo" di 1 anno e 45 gg da la possibilità all'ufficio di studiarsi al meglio la sentenza?
E' una valutazione troppo soggettiva per avere una risposta che possa non lasciare dubbi. Dipende molto dall'importanza che si vuol dare al fatto che l'Agenzia venga o meno a conoscenza della sentenza in tempi rapidi.
I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini trovano il nulla nel tutto.
Giacomo Leopardi
Entrambe le cose hanno pro e contro.
Se notifichi subito la sentenza, "rischi" di poterla far passare in giudicato molto presto, ma di fatto comunichi all'Ufficio la sentenza a lui sfavorevole.
Se fai passare il termine lungo, dovrai aspettare un anno, appunto, ma magari l'Ufficio non impugna ....
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
secondo me è importante vedere anche la grandezza dell'ufficio delle entrate
un ufficio piccolo provvederà al ricorso...ovviamente dipende anche dagli importi e dalla importanza della sentenza
mentre un ufficio grande magari al sud (caso personale ade di napoli)
hanno fatto scadere il tempo per il ricorso (senza notifica sentenza)
Le nuove direttive delle DRE sono per l'impugnativa delle sentenze, prevedono percentuali altissime di vittorie nei contenziosi, onestamente la scelta dipende dalla vicenda e dagli importi non farei troppo affidamento sulla dimensione dell'Ufficio
quoto quanto sopra perché è la realtà
In generale si deve tener presente che ogni impiegato dell'Agenzia ha un suo centro di responsabilità: i risultati sono importanti ed il ricorso anche solo per mero ostruzionismo in genere viene fatto dall'Agenzia perché "tutto già pagato". Il rischio è la responsabilità personale dell'impiegato che ha lasciato scadere il termine.
ad es. l'autotutela perché non funziona?
Se la Circolare n. 198/S del 1998 ha escluso l'esistenza di un dovere giuridico, in capo all'ufficio, al ritiro dell'atto viziato e di un diritto soggettivo del contribuente che presenta istanza di autotutela; è altresì escluso che l'organo competente abbia un potere discrezionale nel decidere se correggere o meno i propri errori.
Tale documento dispone, infatti, che: «è tuttavia indubbio che l'ufficio stesso non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori. Infatti, da un lato, il mancato esercizio dell'autotutela nei confronti di un atto evidentemente illegittimo, nel caso sia ancora aperto o comunque esperibile il giudizio, può portare alla condanna alle spese dell'amministrazione con conseguente danno erariale (la cui responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sul dirigente responsabile del mancato annullamento dell'atto); dall'altro, essendo previsto che in caso di grave inerzia dell'ufficio che ha emanato l'atto può intervenire in via sostitutiva l'organo sovraordinato, è evidente che l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela viene considerato dall'amministrazione non certo come una specie di «optional» che si può attuare o non attuare a propria discrezione, ma come una componente del corretto comportamento dei dirigenti degli uffici e, quindi, come un elemento di valutazione della loro attività dal punto di vista disciplinare e professionale».
Proprio nell’ultimo decennio è stata data ancor più enfasi all’utilizzabilità degli strumenti normativi, volti ad evitare controversie inutili e dispendiose, denominati “strumenti deflattivi del contenzioso”, soprattutto a seguito dell’introduzione della norma in base alla quale, in sede di contenzioso tributario, tutte le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente.
Va vi è mai capitato di vedere l'A.F. condannata alla spese in primo grado?
Io racimolo qualche granello solo in 2° grado! ad es. € 500 su valore della causa € 500.000
L’ufficio dovrebbe pertanto limitarsi a scegliere correttamente il modo in cui bilanciare diversi interessi pubblici come nel caso del contemperamento tra la funzione giustiziale dell’amministrazione, caratterizzata dall’esigenza di obiettiva applicazione della normativa, e la massimizzazione dell’imposta accertata alla luce delle prospettive del contenzioso, il tutto tenendo conto dell’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici e di economicità nell’azione amministrativa.
Ma ciò nella realtà non aviene perché impugnare l'atto non ha un costo per l'agenzia delle entrate
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