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  #1 (permalink)  
Vecchio 18-08-2008, 12.18.21
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lorma is on a distinguished road
Smile fondo riserva

il prelevamento dal fondo riserva è una variazione di bilancio? E' richiesto quindi il parere dei revisori?Grazie
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Vecchio 18-08-2008, 12.32.09
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roby is an unknown quantity at this point
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non è una variazione di bilancio; non è richiesto il parere dei revisori...
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  #3 (permalink)  
Vecchio 18-08-2008, 18.16.49
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lorma is on a distinguished road
Smile partecipate

può un comune costituire come socio unico una srl con cap.sociale di € 10.000,00 per l'acquisto di un immobile storico e far contrarre alla società stessa il mutuo di un importo rilevante?
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  #4 (permalink)  
Vecchio 18-08-2008, 23.54.13
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steam1958 is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da lorma Visualizza messaggio
può un comune costituire come socio unico una srl con cap.sociale di € 10.000,00 per l'acquisto di un immobile storico e far contrarre alla società stessa il mutuo di un importo rilevante?

E il mutuo materialmente chi lo pagherebbe? La Srl o l'unico socio (cioè il Comune)?
Dovrebbe pagarlo la Srl, ma con quali soldi?

Altra domanda spontanea: da dove (o meglio, come e da chi) sono stati prelevati il soldi per la costituzione del capitale sociale della Srl?

Lo scopo sociale della Srl è compatibile con le prerogative ed attribuzioni istituzionali del comune?

Occorre sapere queste "piccole cose", per poter fornire una risposta al quesito.
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Il buon Dio non gioca ai dadi (A.Einstein)
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  #5 (permalink)  
Vecchio 20-08-2008, 12.02.39
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lorma is on a distinguished road
Smile fondo riserva

1) capitale soc. con prelevamento f. riserva comune

2) il mutuo di milioni di euro è stato contratto dalla srl con fideiussione comune

3) ogg.sociale:realizz.interventi trasformazione urbana nel comune (acquisizione aree, commercializzazione immobili e opere ecc.)

4) la società quindi acquista un bene storico da un privato a trattativa privata.
spero sia stata chiara, grazie tante
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  #6 (permalink)  
Vecchio 21-08-2008, 18.53.50
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steam1958 is on a distinguished road
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Sei stata chiarissima, ma alcuni dubbi permangono perchè la materia è abbastanza complessa.

Complessa, perchè solitamente i Comuni si avvalgono di terze società qualora si tratti di affidare (come ad esempio nel caso di un servizio di riscossione per conto del Comune stesso ad un concessionario, o meglio ancora un A.T.O.) un servizio di pubblica utilità nell'interesse dei cittadini, alla società X che può gestisce il servizo indicato con mezzi e risorse finanziarie proprie, sgravando il Comune da oneri finanziari e gestionali. Tali operazioni, tra l'altro, sono leggittimate sempre da specifiche delibere che anticipano ed esplicano i dettagli contrattuali e, pertanto, soggetti al vaglio della Corte dei conti.

Nel caso in specie, se il Comune costituisce l'impresa Y e le versa in "suo favore" - essendone l'unico socio - interamente la somma del capitale attingendola dalle risorse del bilancio Comunale, sinceramente ho delle perplessità sulla legittimità dell'operazione.
In particolare, oltre al capitale versato, il Comune paga anche il personale che gestisce - o gestirà - la Srl Y?
Se la Srl Y è già ben avviata e dà concreti segnali di autonomia, gestionalità e potenzialità finanziarie, allora il mutuo fidejussorio trova ragion d'essere, ma se la società parte da "zero" ho molti dubbi in proposito. In caso di inadempienza della srl Y il Comune dovrà sborsare un bel po di quattrini .... e in tal caso la "pubblica utilità" dove alloggia?

Come vedi sto andando ad intuito, ma se trovo qualcosa di preciso e certo non tarderò a riscrivere, Ciao
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Ultima modifica di steam1958 : 22-08-2008 alle ore 16.16.11.
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  #7 (permalink)  
Vecchio 23-08-2008, 13.26.56
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lorma is on a distinguished road
Smile società partecipate

ti ringrazio per la risposta e per la chiarezza. In effetti si tratta di una società costituita da un mese, non ha alcun tipo di risorse tranne il c.soc..La situazione è ambigua pertanto se potresti gentilmente darmi una mano te ne sarei grata.Ciao e grazie
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  #8 (permalink)  
Vecchio 23-08-2008, 18.24.06
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steam1958 is on a distinguished road
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Rieccomi... per il momento ti trascrivo di seguito uno piccolo stralcio rilevato dallo "Statuto" comunale della mia città, ove parla, appunto, di Società di trasformazione urbana, anche se in questo caso, però, è prevista una S.p.A., ma pur sempre utile per gli sviluppi della ricerca. Teoricamente un Comune può costituire una società di capitali, ove lo stesso è socio di maggioranza (società partecipate), per effettuare servizi laddove il comune non può provvedere o gestire con risorse proprie. Le relative procedure istitutive devono essere opportunamente DELIBERATE in sede di consiglio.

Alla luce di ciò, ritengo sia indispensabile che tu consulti lo statuto della tua città e il regolamento che disciplina i rapporti tra il comune e le società costituite che gestiranno tali tipologie di servizi.
Attenta a verificare sempre la questione della "pubblica utilità" e del "rapporto costi/benefici nell'interesse del Comune"". perchè se mancano questi presupposti, potrebbero semplicemente avere rilevanza interessi politici e, pertanto, non solo la costituzione della Srl Y potrebbe essere illegittima (uso necessariamente il condizionale), ma si arriverebbe ad ipotizzare (per assurdo) anche il reato di "Abuso di potere, interessi privati in atti d'ufficio, ecc. ecc..".....

Ciao e a risentirci appena scopro qualche altra cosa di interessante.

""""""art. 119 - SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA
1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere in ogni caso che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
4. Le aree interessate dall’intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, e, qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti, possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.
5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:
a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall’intervento;
b) alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse. """""

Per altri dettagli interessanti sulle attribuzioni comunali, ti consiglio di vedere anche gli artt. 112 - 113 - 114 - 118 - 125 e 134 dello statuto che ti allego:
Nuova pagina 1
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Ultima modifica di steam1958 : 25-08-2008 alle ore 14.14.47. Motivo: grassetto
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Vecchio 26-08-2008, 19.47.45
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lorma is on a distinguished road
Smile società partecipate

Ti ringrazio veramente per le valide informazioni. Quindi, riassumendo, il comune tramite la società può acquistare questo castello e procedere poi alla gestione e valorizzazione. Io pensavo invece che il castello doveva entrare prima nella proprietà dell'ente locale e poi darlo in gestione alla società. Comunque l'errore c'è perchè è stata costituita una srl, perchè con un capitale di €10.000 è stato chiesto un mutuo. Visto che la finanziaria prevede il controllo dei reivisori sulle partecipate, di conseguenza doveva essere acquisiti anche il loro pare. Il mio timore è che successivamente con l'ingresso dei privati il comune potrebbe trovarsi in minoranza con la quota.Grazie e a risentirci, ciao.
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  #10 (permalink)  
Vecchio 27-08-2008, 10.27.03
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steam1958 is on a distinguished road
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Un'altro pezzo del mosaico che si va delineando. Ad integrazione di quanto sopra, forse non si potrebbe fare! (uso ancora il condizionale)

Infatti (per comprendere ulteriormente la legittimità dell'operazione) occorre rifarsi alle forme di gestione ammesse, e quindi al quadro normativo del T.U.E.L. (Testo unico Enti locali) che all'art.113 così recita...........:

""""""""
D.Legislativo 267/2000
Articolo 113
Forme di gestione


1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116""".

Come noterai alla lettera e) è prevista come condizione soggettiva solo e qualora la costituzione sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Secondo me quindi c'è ancora spazio alle perplessità e, quindi, è opportuno acquisire ulteriori notizie circa l'assunto dell'ente comunale per l'utilizzo di tale procedura (cioè come ha motivato nella delibera tale scelta).

Ciao
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Ultima modifica di steam1958 : 27-08-2008 alle ore 10.41.35.
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