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In generale no, ma nel mio caso specifico di quell'anno in quelle condizioni in cui si trovava e per l'utilizzo che ne veniva fatto si!
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secondo me no
essendo un A4 anche se in fase di ristrutturazione o come deposito è sempre un altro immobile separato quindi non può essere considerato pertinenza poi ovviamente se al comune ti hanno risposto picche l'unica strada è il ricorso a quel punto dicci come va a finire cosi noi ci regoliamo
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Citazione:
ritengo che la sentenza della Cassazione n.4087 del 28.01.2008 possa darti una mano. Ti evidenzio questo passaggio: In particolare la Corte ha chiarito che una pertinenza, per poter essere definita tale, deve avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, e non essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, ed inoltre essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Non conoscendo bene la situazione, penso che l'immobile in questione risponda a gran parte di questa definizione. Bisognerebbe verificare il volume dell'immobile, considerato "pertinenza", con l'edificio principale. Per la destinazione penso che essendo inagibile all'epoca dei fatti, non poteva avere una destinazione autonoma, se non quella di essere al servizio dell'immobole principale. Inoltre l'art. 817 e ss. dispone che: .......che la destinazione "può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Cmq bella gatta da pelare!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Saluti |
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bhò
l'art. 817 dice cosa principale qui secondo me abbiamo 2 cose principali - sfornita di un autonomo valore di mercato (un A4 ha una propria rendita ed un proprio valore immobiliare non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (visto che adt l'ha classata come A4 vuol dire che ha una propria destinazione autonoma e non credo che sia impossibile ad accedervi) inoltre la ristrutturazione non è causa di esenzione ici
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Citazione:
![]() cmq il Comune in questione è quello dove ci passi ogni giorno e in estate ci vai a mare, (l'unità immobiliare è quella nel Casale zona che tu conosci). La sentenza che mi hai riportato purtroppo fa riferimento alle pertinenze edilizie-urbanistiche, mentre il Legislatore e altra Giurisprudenza della Suprema Corte hanno definitivamente stabilito e testualmente chiarito (come ho riportato nel precedente post) che il concetto di pertinenza operante ai fini dell’applicazione dell’ICI e per gli altri tributi è quello civilistico, di cui all’art. 817 del c.c.. Per cui la pertinenza civilistica non pone tutti sti paletti che mi hai riportato: Art. 817 Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima L'importante che vi sia presente contemporaneamente l'elemento oggettivo e soggettivo, (x maggiori chiarimenti leggi il mio post precedente). Comunque alla fine neanche siamo riusciti a dimostrare da quale atto documentale si può provare che una unità immobiliare è una pertinenza. Il Comune di Saint Vincent in Valle d'Aosta, ad esempio, aveva predisposto una comunicazione da parte del contribuente nella quale indicare (secondo gli usi del contribuente) quali erano le unità immobiliari adibite a pertinenze. Si prega di visionare l'allegato. Ultima modifica di Deltaoscar : 10-10-2008 alle ore 17.28.45. |
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Citazione:
le trovi tutte tu!!!!!!!!!!! ![]() ![]()
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