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  #11 (permalink)  
Vecchio 24-01-2008, 20.08.53
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Data registrazione: 27-02-2007
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maxrobby is on a distinguished road
Predefinito .................

Citazione:
Originalmente inviato da Elysa Visualizza messaggio
Avrei un dubbio da chiarire:
ho ricevuto una notifica di pagamento per il mancato versamento di una parte dell'ICI relativa al 2002 dovuto al fatto che invece di aver calcolato il 6 per mille, ho calcolato l'imposta del 5 per mille.
In pratica mi viene chiesto di pagare la differenza sia in acconto che in saldo, più ovviamente la sanzione e gli interessi.
Mi chiedo: ma ad oggi non è caduta in prescrizione? Ho letto da qualche parte che la prescrizione dei 5 anni viene applicata se si è omessa del tutto la dichiarazione ici, nel mio caso essendo solo un errore di calcolo vi sarebbe un periodo di prescrizione minore.
C'è qualcuno che può chiarirmi le idee?
Grazie mille.
Andiamo con ordine.
Al fine di omogeneizzare i termini per l'accertamento delle imposte comunali, con la Finanziaria 2007 sono stati ampliati i termini di accertamento dei tributi locali nonchè per l'attività di liquidazione (portati a 5 anni per l'accertamento e a 3 anni per l'attività di liquidazione).
In precedenza, la normativa prevedeva:
- due anni per la liquidazione dell'imposta (avviso di liquidazione);
- tre anni per l'accertamento in rettifica (accertamento);
- cinque anni per l'accertamento d'ufficio.
Pertanto, al 31/12/2006 (cui riferirsi nel caso di specie) erano ancora pendenti i termini per l'accertamento dell'annualità 2002 ma non quelli per la liquidazione dell'imposta effettuata a mezzo avviso di liquidazione.
Per maggior chiarezza, la vecchia normativa prevedeva quanto segue.
Avvisi di liquidazione
Il comune poteva controllare le dichiarazioni e le denunce presentate, i versamenti effettuati sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse (e sulla base delle informazioni prelevabili dal sistema informativo).
A seguito di tali controlli, il comune correggeva gli errori materiali e di calcolo, liquidando l'imposta e notificando l'avviso di liquidazione (entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo).
Pertanto, nel tuo caso, al 31/12/2006 i termini per la mera liquidazione del tributo erano abbondantemente scaduti.

Avvisi di accertamento
Il comune provvedeva alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, emettendo avviso di accertamento motivato da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (accertamento).
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta" (accertamento d'ufficio).
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.
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  #12 (permalink)  
Vecchio 24-01-2008, 20.14.39
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fabioalessandro is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a fabioalessandro Manda un messaggio tramite Skype™ a fabioalessandro
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una precisazione dal 2007 sia la fase di liquidazione che accertamento la prescrizione è stata portata a 5 anni
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  #13 (permalink)  
Vecchio 25-01-2008, 08.09.28
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danilo sciuto is on a distinguished road
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....e quindi sono NULLI gli avvisi denominati "di liquidazione", anzichè "di accertamento".

ciao

Citazione:
Originalmente inviato da fabioalessandro Visualizza messaggio
una precisazione dal 2007 sia la fase di liquidazione che accertamento la prescrizione è stata portata a 5 anni
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  #14 (permalink)  
Vecchio 29-01-2008, 22.29.03
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newcomm is on a distinguished road
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Se non erro nel caso in cui il comune abbia adottato la comunicazione ici, il termine per emettere avvisi di accertamento non può superare 5 anni. Consiglio di leggere il regolamento comunale.
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  #15 (permalink)  
Vecchio 15-02-2008, 12.00.28
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shak is on a distinguished road
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L'articolo 1-quater della legge di conversione n. 26/2005 prorogava i termini per la liquidazione ICI che scadevano al 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005. Quindi, in assenza di ulteriori proroghe, il comune doveva notificare entro il 31 dicembre 2005.
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  #16 (permalink)  
Vecchio 15-02-2008, 12.03.30
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da shak Visualizza messaggio
L'articolo 1-quater della legge di conversione n. 26/2005 prorogava i termini per la liquidazione ICI che scadevano al 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005. Quindi, in assenza di ulteriori proroghe, il comune doveva notificare entro il 31 dicembre 2005.
Io leggerei pure questo
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  #17 (permalink)  
Vecchio 09-04-2008, 20.18.21
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Messaggi: 5
Elysa is on a distinguished road
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Un saluto a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, ho letto con attenzione tutti i vostri interventi, ma da non esperta della materia ho le idee ancora più confuse, per cui ho una semplicissima domanda conclusiva: stante il caso sottoposto, avrei dovuto pagare o fare ricorso?
Grazie
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