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Citazione:
Al fine di omogeneizzare i termini per l'accertamento delle imposte comunali, con la Finanziaria 2007 sono stati ampliati i termini di accertamento dei tributi locali nonchè per l'attività di liquidazione (portati a 5 anni per l'accertamento e a 3 anni per l'attività di liquidazione). In precedenza, la normativa prevedeva: - due anni per la liquidazione dell'imposta (avviso di liquidazione); - tre anni per l'accertamento in rettifica (accertamento); - cinque anni per l'accertamento d'ufficio. Pertanto, al 31/12/2006 (cui riferirsi nel caso di specie) erano ancora pendenti i termini per l'accertamento dell'annualità 2002 ma non quelli per la liquidazione dell'imposta effettuata a mezzo avviso di liquidazione. Per maggior chiarezza, la vecchia normativa prevedeva quanto segue. Avvisi di liquidazione Il comune poteva controllare le dichiarazioni e le denunce presentate, i versamenti effettuati sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse (e sulla base delle informazioni prelevabili dal sistema informativo). A seguito di tali controlli, il comune correggeva gli errori materiali e di calcolo, liquidando l'imposta e notificando l'avviso di liquidazione (entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo). Pertanto, nel tuo caso, al 31/12/2006 i termini per la mera liquidazione del tributo erano abbondantemente scaduti. Avvisi di accertamento Il comune provvedeva alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, emettendo avviso di accertamento motivato da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (accertamento). Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta" (accertamento d'ufficio). Spero di essere stato sufficientemente esaustivo. |
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....e quindi sono NULLI gli avvisi denominati "di liquidazione", anzichè "di accertamento".
ciao |
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L'articolo 1-quater della legge di conversione n. 26/2005 prorogava i termini per la liquidazione ICI che scadevano al 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005. Quindi, in assenza di ulteriori proroghe, il comune doveva notificare entro il 31 dicembre 2005.
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Citazione:
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Un saluto a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, ho letto con attenzione tutti i vostri interventi, ma da non esperta della materia ho le idee ancora più confuse, per cui ho una semplicissima domanda conclusiva: stante il caso sottoposto, avrei dovuto pagare o fare ricorso?
Grazie |