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Avrei un dubbio da chiarire:
ho ricevuto una notifica di pagamento per il mancato versamento di una parte dell'ICI relativa al 2002 dovuto al fatto che invece di aver calcolato il 6 per mille, ho calcolato l'imposta del 5 per mille. In pratica mi viene chiesto di pagare la differenza sia in acconto che in saldo, più ovviamente la sanzione e gli interessi. Mi chiedo: ma ad oggi non è caduta in prescrizione? Ho letto da qualche parte che la prescrizione dei 5 anni viene applicata se si è omessa del tutto la dichiarazione ici, nel mio caso essendo solo un errore di calcolo vi sarebbe un periodo di prescrizione minore. C'è qualcuno che può chiarirmi le idee? Grazie mille. |
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Citazione:
La legge finanziaria 2007 ha unificato il termine in 5 anni anche per i mancati o inesatti versamenti, per cui l'accertamento è valido. Ciao |
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Citazione:
Unica speranza è quella di richiedere al comune un provvedimento di autotutela, con volontario rimborso da parte del comune se riconosce che l'accertamento era errato. Ma se il comune non è disponibile, c'è poco da fare. |
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Citazione:
è vero che ora il mancato o parziale versamento dell'imposta è di 5 anni ma solo per gli anni 2004 2005 e successivi l'atto contestato è del 2002 quindi sicuramente prescritto (sempre che l'hanno notificato nel 2007/2008) |
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Citazione:
""Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."" Perchè quindi l'ici relativa al 2002 (che si è quindi prescritta il 31.12.2007) va trattata in maniera diversa dall'ici del 2004-2005 ? |
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perchè la norma è entrata in vigore il 1/1/07 solo ai rapporti ancora pendenti
quindi per l'omesso versamento dell'imposta del 2002 il rapporto era già prescritto non per le annualità 2004 e successive |
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Citazione:
Ma l'ADE ritiene che sia applicabile quanto previsto dall'art. 2948 comma 1.4 c.c. come ribadito nella circolare 177/e del 5.10.2000. Non resta quindi che andare in contenzioso (oppure pagare e amen). |
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mah?
secondo me possono accertarti il 2002 solo se esisteva in quell''anno l'obbligo di presentare la dichiarazione cmq il dlgs 504/93 (ici) stabiliva per il mancato versamento dell'imposta si prescrive dopo 2 anni (3 se si doveva presentare dichiarazione) quindi il c.c. non è attinente Ultima modifica di fabioalessandro : 24-01-2008 alle ore 20.03.15. |
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