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  #11 (permalink)  
Vecchio 19-12-2011, 11.51.03
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Originalmente inviato da c@ligo Visualizza messaggio
Allora, ai sensi del successivo articolo 2, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo, per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”.
E’ di tutta evidenza con questo successivo articolo 2 che il decreto legislativo vuole attribuire la soggettività passiva ai fini del tributo solo ed esclusivamente a chi è un imprenditore agricolo ovvero chi essendo imprenditore esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse.
Il riferimento specifico all’articolo 2135 del Codice Civile porta ad escludere in prima battuta i terreni agricoli non coltivati o sui quali non sussistono le attività di allevamento e attività connesse e in seconda battuta tutti i terreni, ancorché coltivati, che non lo sono con una prospettiva di tipo imprenditoriale.
Per essere considerato terreno agricolo e come tale scontare l’I.C.I., l’area deve ospitare un’attività agricola, tra quelle menzionate in precedenza, che sia svolta con carattere di imprenditorialità dal suo possessore/proprietario.
Tutto ciò è confermato dalla circolare del 14/06/1993 n.9 del Ministero delle finanze – dipartimento delle Entrate dove si dice “I descritti terreni, del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione datane alla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n.504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema della esenzione”.

Pertanto sui terreni agricoli non si paga ICI.
solo i piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative esulano dal campo di applicazione ICI
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  #12 (permalink)  
Vecchio 19-12-2011, 12.21.31
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Originalmente inviato da studiovera Visualizza messaggio
perchè no?
quoto c@ligo
proseguo la mia analisi che è anche un ricorso bel e pronto.. anche in via di autotutela.

Tutto ciò è confermato dalla circolare del 14/06/1993 n.9 del Ministero delle finanze – dipartimento delle Entrate dove si dice “I descritti terreni, del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione datane alla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n.504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema della esenzione” .
Il tutto è poi evidenziato nella sintesi della circolare stessa dove viene detto : “non sono interessati, invece, al detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici così come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attività agricole, intese in senso civilistica, non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale”.
La normativa ICI pertanto non prende in considerazione le aree che non rientrino nel concetto di area agricola di cui all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504. I terreni inutilizzati o coltivati senza struttura organizzativa non rientrano nell’ambito applicativo dell’ICI e non sono quindi soggetti ad imposta. In sostanza, i terreni, diversi dalle aree edificabili, nei quali non vengono esercitate le attività agricole di cui all’art.2135 del Codice Civile, non sono soggetti ad imposta.

Credo che possa bastare.
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  #13 (permalink)  
Vecchio 19-12-2011, 12.29.20
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Originalmente inviato da dod Visualizza messaggio
solo i piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative esulano dal campo di applicazione ICI
Dove sta scritto questo .. che solo gli orticelli? Questo è quello che dicono i comuni. Ma la legge è chiarissima. No imprenditore agricolo, no ICI.
L'orto spero sia una pertinenza dell'abitazione principale...e quasi sempre lo è salvo errori catastali. Pertanto non si pone il problema dell'ICI.

In generale vale quanto ho scritto prima. Altrimenti devi spiegarmi la frase :Ai sensi del successivo articolo 2, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo, per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”.

Si dice terreno adibito. Non terreno che sia suscettibile di essere adibitio all'esercizio.... o frasi del genere. Quindi se non lo coltivo io .. no ICI. Anche se per caso il terreno è coltivato da altri. Sempre no ICI.
Se fosse incolto ed in catasto lo si è comunicato (di solito ci si dimentica di farlo) e quindi risulta come tale.. il comune non lo tasserebbe.
Il problema nasce dal fatto che il comune vede in catasto e trova terreni codificati come seminativi ecc. e per quello tassa, senza però verificare se il proprietario è o non è un imprenditore agricolo. Facciamolo notare per favore.
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  #14 (permalink)  
Vecchio 19-12-2011, 12.32.55
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Originalmente inviato da RENA84 Visualizza messaggio
Allora ritengo che tu debba fare una dichiarazione ICI nella quale specificare che il terreno non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2135 del codice civile e quindi esente da ICI.
Questo perché il terreno avrà comunque un reddito dominicale ed agrario, per cui in teoria è sottoposto ad attività agricola.
Sì perfetto. Hai perfettamente ragione. Solo che il fatto di non aver fatto la variazione di coltura non presuppone l'obbligo di pagare l'ici o meno. Quello è un discorso catastale e non di tributo ICI.

Però a mio avviso se ho un terreno e non sono coltivatore diretto ma lo do in affitto ad un agricoltore; per me è sempre No ICI. Questo per come è scritta la legge. Poi se la vogliamo interpretare, come si fa quasi sempre, allora...
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  #15 (permalink)  
Vecchio 19-12-2011, 15.12.10
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Originalmente inviato da fabioalessandro Visualizza messaggio
nell'ICI i terreni agricoli indipendentemente dalla coltivazione o meno sono soggettia ll'imposta
anche quelli che non essendo coltivati hanno la potenzialità ed astratezza per esserlo
inoltre non vi è nessuna esclusione per i coltivatori diretti
ma solo delle franchigie
hai ragione...il termine giusto era franchigia non esclusione!
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  #16 (permalink)  
Vecchio 20-12-2011, 16.00.33
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Originalmente inviato da c@ligo Visualizza messaggio
Dove sta scritto questo .. che solo gli orticelli?.
lo riporta la circ. 9/249 del 14/06/1993 e la Commissione tributaria provinciale di Udine, sezione III, sentenza 249 del 2 ottobre 2001).
. Inoltre non conta la dimensione dell'appezzamento ma il fatto che lo stesso non sia inserito in un'azienda agricola (infatti ho scritto "senza strutture organizzative"): penso che stiamo dicendo entrambi la stessa cosa in forma diversa
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  #17 (permalink)  
Vecchio 20-12-2011, 17.47.21
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Originalmente inviato da dod Visualizza messaggio
lo riporta la circ. 9/249 del 14/06/1993 e la Commissione tributaria provinciale di Udine, sezione III, sentenza 249 del 2 ottobre 2001).
. Inoltre non conta la dimensione dell'appezzamento ma il fatto che lo stesso non sia inserito in un'azienda agricola (infatti ho scritto "senza strutture organizzative"): penso che stiamo dicendo entrambi la stessa cosa in forma diversa
Spero di sì. Mi preoccupava la parola "solo" ... "i piccoli appezzamenti"... ecc.

Qua non si tratta di dire solo... ma tutti i terreni che non sono coltivati. In più come dici bene tu anche quelli coltivati ma solo occasionalmente c.d. orticelli sono esentati.

Nota che non trovi nessuna sentenza di cassazione su questo tema ma trovi solo sentenze se un terreno edificabile puo o meno essere considerato agricolo perchè magari posseduto da imprenditore agricolo e casi simili.
Nulla in merito al semplice terreno agricolo.
Peraltro in autotutela mi hanno appena annullato un avviso di accertamento su ICI su terreni agricoli. Ma la lotta con i comuni continua di anno in anno.
Rispondi citando
sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

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