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| Potrei ribattere "scherzosamente" no per legge. Se andiamo a vedere la legge infatti all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 si dice che sono soggetti all'imposta "il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”. Quindi solo se sono a mio parere effetivamente adibiti all'agricoltura, silvicoltura ecc. |
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| Citazione:
Ora il terreno è agricolo e questo non ci piove. Ma il fatto di essere agricolo non vuol dire esercitare un attività di cui all'art. 2135 C.C. Qua quello che manca, a mio modo di vedere, è il presupposto soggettivo all'ICI. |
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Allora ritengo che tu debba fare una dichiarazione ICI nella quale specificare che il terreno non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2135 del codice civile e quindi esente da ICI. Questo perché il terreno avrà comunque un reddito dominicale ed agrario, per cui in teoria è sottoposto ad attività agricola. |
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I terreni agricoli sono soggetti tutti a ici(tranne per quei terreni relativi a comuni montani e forestali). Vi è un'esclusione ICI nel caso in cui il proprietario del terreno è imprenditore agricolo professionista (IAP) o coltivatore diretto. occore dimostrare che il reddito agricolo dell'imprenditore sia prevalente e che paghi regolarmente i contributi INPS.non ricordo il riferimento normativo. Nel caso in cui il proprietario è socio di una società semplice agricola, ancorchè rappresentante ed iscritto all'inps, non protrà beneficiare dell'esclusione dall'ICI sui terreni.
Ultima modifica di adrex : 10-11-2011 alle ore 14.10.31 |
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nell'ICI i terreni agricoli indipendentemente dalla coltivazione o meno sono soggettia ll'imposta anche quelli che non essendo coltivati hanno la potenzialità ed astratezza per esserlo inoltre non vi è nessuna esclusione per i coltivatori diretti ma solo delle franchigie |
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| Citazione:
E’ di tutta evidenza con questo successivo articolo 2 che il decreto legislativo vuole attribuire la soggettività passiva ai fini del tributo solo ed esclusivamente a chi è un imprenditore agricolo ovvero chi essendo imprenditore esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse. Il riferimento specifico all’articolo 2135 del Codice Civile porta ad escludere in prima battuta i terreni agricoli non coltivati o sui quali non sussistono le attività di allevamento e attività connesse e in seconda battuta tutti i terreni, ancorché coltivati, che non lo sono con una prospettiva di tipo imprenditoriale. Per essere considerato terreno agricolo e come tale scontare l’I.C.I., l’area deve ospitare un’attività agricola, tra quelle menzionate in precedenza, che sia svolta con carattere di imprenditorialità dal suo possessore/proprietario. Tutto ciò è confermato dalla circolare del 14/06/1993 n.9 del Ministero delle finanze – dipartimento delle Entrate dove si dice “I descritti terreni, del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione datane alla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n.504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema della esenzione”. Pertanto sui terreni agricoli non si paga ICI. |
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