![]() |
|||||||
|
|||||||
| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
Come da titolo mi trovo nella situazione di dover valutare e ciò influisce anche nella prossima scadenza degli elenchi e fornitori.
Infatti, se si tratta di tassa ovviamente non deve essere indicata, ma se si tratta di servizio a cui si applica l'IVA al 10% e quella che si riceve è una regolare fattura di società privata (AMA S.p.A. per intenderci) forse deve essere indicata tra i fornitori. E deve riclassificarsi il costo non come imposta e tassa ma come servizio di pulizia (?). A non farmi tornare i conti è il retro della fattura laddove si riporta l'art. 19 del regolamento (TA.RI) che stabilisce che le somme non versate sono iscritte a ruolo (anche l'IVA quindi) con la sanzione del 30% oltre interessi e spese legali. Ma le fatture possono iscriversi a ruolo? L'art. 11 del DPR 602 in tema di riscossione dice seccamente che "Nei ruoli sono iscritte le imposte, sanzioni e gli interessi" Se è così vado anche io a chiedere l'iscrizione a ruolo per le mie fatture non pagate! ![]() Vi pongo all'attenzione anche le poche cose che ho trovato in giro GRAZIE TARSU: A cura dell'Ufficio Comunicazione del Dip. Entrate La Tassa è regolamentata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 20/21 dicembre 2001 Dal 1° gennaio 2003 la Tassa (TaRSU) è diventata Tariffa (TaRi) ed è gestita direttamente dall'AMA. La Tassa rimane vigente per tutti gli anni precedenti al 2003. Le notizie che seguono valgono per la Tassa (TaRSU) e non per la Tariffa (TaRi). La tassa deve essere pagata da chiunque detenga a qualsiasi titolo un locale o area commerciale. La tassa si paga sulle superfici coperte calpestabili e sulle aree scoperte (ad esclusione delle aree di manovra) commerciali. ( Vedi Regolamento). ..... La norma relativa alla TARSU è Art. 58. Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (3/a). (2) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata. (3/a) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146, . Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250. In merito alla TA.RI si può vedere qui Roma Entrate S.p.A. - TaRi |
|
|||
|
Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
Riepilogo Addebiti Corrispettivo per il servizio 192,42 (imponibile IVA 10%) IVA 10% 19,25 Tributo provinciale 9,62 (Fuori campo IVA) TOTALE FATTURA 221,29 Nessuna descrizione in merito all'assoggettamento ad IVA e nessun richiamo ad altra norma. (???!!!) |
|
|||
|
Citazione:
L'hai scritto tu stesso ... Citazione:
ciao |
|
|||
|
Citazione:
In merito: se tu intendevi l'indicazione dell'aliquota .... allora hai ragione IVA al 10% (non si sa perché) Se tu intendevi quello che hai scritto "Ma la fattura porta qualche descrizione in merito all'assoggettamento ad Iva ?? " allora no! Come ti avevo già evidenziato prima riportando gli elementi della fattura non c'è nessuna descrizione in merito all'assoggettamento ad IVA (ovvero al perché è assoggettata) Ma soprattutto: avete mai sentito parlare di IVA applicata su un tributo o su una tassa? Allora 1 delle 2 è vera: o non si può iscvrivere a ruolo la TARI non pagata perché non ha le caratteristiche richieste dalla legge per esserlo essendo una regolare fattura di servizi oppure è una tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed allora non si può fatturare né applicarvi l'IVA. Ultima modifica di alfredo da roma : 09-04-2008 alle ore 09.18.01. |
|
|||
|
Ciao Alfredo. Tu comunque continui a parlare di fattura. Facciamo che cancelli i dati del soggetto ricevente ed alleghi copia di questa fattura come "allegato" sempre se ne hai voglia.
Visionarla materialmente potrà togliere i dubbi. Personalmente in quello che scrivi qualcosa non mi torna.
__________________
Rimini 13 settembre 2008.
Gli "AMICI" del Commercialista Telematico si radunano. Partecipa anche tu. |
|
|||
|
Citazione:
Ho appena telefonato ad HERA (non marmellate) concessionario della riscossione per Rimini che ha lo stesso sistema. L'addetto mi dice che la HERA ha solo la gestione della fatturazione e che per la riscossione coatta (ovvero i non paganti per cui il Comune di Roma minaccia l'iscrizione a ruolo) la HERA si affida ad una comunissima agenzia di recupero crediti. Tra qualche minuto allego la fattura fronte e "retro" ![]() |
|
|||
|
Citazione:
Citazione:
Chi emette la fattura addebita l'iva in quanto relativa ad un servizio prestato in nome proprio e per conto della mandante (l'ente creditore). Poi se questo è legittimo è un altro discorso. Tu parlavi di elenco cli/for, quindi la risposta non può che essere positiva. ciao |
|
|||
|
Citazione:
Grazie Contabile |
|
|||
|
Visionata. Va in elenco. Ho fatto un giro anche sul sito da te indicato ed anche da la si evince che che si tratta di fattura per servizio.
__________________
Rimini 13 settembre 2008.
Gli "AMICI" del Commercialista Telematico si radunano. Partecipa anche tu. |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
|
|