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Qui di seguito trascrivo una mia nota scritta a delegati x diversi obbligati: Le nuove norme cambiano in modo molto deciso il sistema Intrastat, e non soltanto. Per un Delegato consiglio senz'altro di scegliere e proporre la periodicità 'mensile' x obbligati che raggiungono totali imponibili oltre 40.000 euro (i Servizi fanno parte del totale imponibile meno tutte le rettifiche) più volte in un mese/periodo per il semplice motivo che il cambio da trimestrale a mensile implica non soltanto un comportamento amministrativo diverso da parte dell'obbligato che è la causa di molte dimenticanze e quindi errori, ma anche la diversa compilazione dei moduli. E' opportuno ricordare che la norma europea prevede espressamente la periodicità 'mensile' soltanto, lasciando però ai vari paesi la decisione di introdurre la periodicità 'trimestrale'. La scelta libera insieme alla 'previsione' di un possibile imponibile è sempre valida e non cambia. Un esempio classico sarebbe il modulo Sezione 4 / rettifiche dei Servizi che si propone in modo piuttosto articolato in base alla periodicità a parte la considerazione di chi si avvale della semplificazione prevista. Del resto valgono tutte le norme precedenti se non espressamente cambiate con la nuova norma che non include tutte le norme e particolari interpretativi in atto fino al 2009. Un esempio potrebbe essere la 'lavorazione' che richiede 2tipi diversi di registrazione. Un obbligato sceglie per conto suo. Un Delegato non sbaglia se procede con il calcolo della periodicità previsto, non deve dimenticare però che in veste di Delegato è anche Consigliere e come tale deve tenere in considerazione alcuni fattori che spesso conducono alla decisione di optare x la periodicità mensile, anche se questo fatto potrebbe aumentare l'onere x l'obbligato. Ognuno farà la sua scelta. Un obbligato ha l'obbligo di controllare le dichiarazioni del Delegato ! La delega non riduce in alcun modo la responsabilità dei soggetti obbligati ! saluti, Forstmeier Raimund . |
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| So per certo che si deve portare una delega all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente, almeno così mi è stato detto dal responsabile Intrast telematico della mia zona.
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| Citazione:
saluti, |
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| Forse ti riferisci alla possibilita di ritiro delle credenziali per l'invio telematico da parte di un delegato "al ritiro" delle stesse in luogo dell'obbligato, non già delegato "alla presentazione degli elenchi".
__________________ "...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità") |
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| Ora non serve più ne la sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, ne una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto delegato. Basta che il cliente deleghi il soggetto obbligato in forma scritta con autenticazione sottoscritta effettuata con le modalità di cui all'art.38 d.p.r. 28/12/2004 n.455 ovvero autocertificazione. Delega che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Tutto qua. |
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| Citazione:
'il cliente (soggetto obbligato) delega il Delegato'' La sostanza non è cambiata. . |
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| Citazione:
Prima, il delegato poteva invece autocertificare le deleghe ricevute evitando la delega autenticata da parte dei deleganti. Autocertificazione che doveva essere portata in dogana. Ora non serve più. |
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