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ciao! La circolare 37/e del 29/12/2006 chiarisce alcuni aspetti per l applicazione del "reverse charge" in edilizia...vorrei chiedervi....secondo voi..in caso di ATI o consorzi tra imprese che affidino l'esecuzione dei lavori ai consoziati stessi si configura una ipotesi per la quale è applicabile il meccanismo del regerse charge? La circolare al punto 5 sembra infatti escludere l'applicazione del r.c. solo per il "ribaltameto dei costi"alle consorziate, o per l esecuzione di lavori da parte di soci di un "consorzio di cooperative". La distinzione tra consorzio di cooperative e società consortili mi porta a pensare che nel caso di una società consortile che affidi i lavori ai soci oppure a terzi dovrebbe essere applicabile il reverse charge relativamente alla fatturazione di tali lavori.Mentre al momento del ribaltamento dei costi da parte del consorzio a tutte le imprese il r.c. non dovrebbe trovare applicazione. Giusto?
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L'inversione contabile è obbligatoria solo se il rapporto tra le imprese costruttrici e l'ATI da una parte e le imprese costruttrici e il consorzio dall'altra, si configura come contratto di subappalto. Nel caso del consorzio, esso si pone come strumento di regolamentazione dei rapporti tra le imprese consorziate non come appaltatore che affida ai sub-appaltatori - le imprese consorziate - l'esecuzione delle opere. Tra le imprese e il consorzio esiste un rapporto associativo di tipo funzionale non un contratto a prestazioni corrispettive come sarebbe nel rapporto appaltatore-subappaltatore. Anche l'ATI si pone come appaltatore collettivo diretto del committente sebbene l'esecuzione delle opere avvenga a cura delle imprese in associazione temporanea secondo i rispettivi compiti. Se queste osservazioni sono corrette nel caso da lei ipotizzato l'inversione contabile non sarebbe obbligatoria.
Ultima modifica di Enrico Larocca : 17-01-2007 alle ore 18.25.54. |
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domandina:
l' appaltatore affida in subappalto l' installazione dell' impianto elettrico ad una società di elettricisti. Quest' ultima, ovviamente, si occupa di comprare tutto il materiale utile a tale scopo ( tubi, cavi, prese, lampade, lampadine, trasformatori,.. ecc.). La circolare 37 AdE sottolinea che sono "escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi". Alla luce di tutto ciò, la fattura della società di elettricista (beni + manodopera) alla ditta appaltatrice va assogettata normalmente ad iva? |
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Citazione:
La fornitura con posa in opera e un contratto diverso da quello dell'appalto... Con la detta circolare l'AdE fa il punto sul tipo di contratto che rientra nella sfera di applicazione dell'inversione contabile escludendo, correttamente, la fornitura con posa in opera... Nel caso in esame, ove il contratto abbia ad oggetto, così com'è ipotizzabile dal tipo di prestazione, l'appalto per l'installazione dell'impianto elettrico, non v'è dubbio che il rapporto di subappalto tra l'appaltatore e l'elettricista è soggetto alla disciplina sul reverse charge... Ciao |
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Leggendo la domanda di prima mi è venuto un dubbio: ma l'attività degli elettricisti rientra tra quelle operanti nell'edilizia? Se così non fosse non sarebbe necessario parlare di reverse charge e tanto meno verificare se c'è o meno contratto di subappalto....Grazie
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