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Buongiorno,
la detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344-345346 e 347 della L. 296/2006 Vi risulta sia applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla destinazione ad uso abitativo o meno? (per intenderci, non come per l'agevolazione Iva 10% e irpef 36% che requisito fondamentale è la prevalente destinazione ad uso abitativo dello stabile). Grazie |
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cito la guida dell'agenzia delle entrate:
"Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)". |
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In effetti sulla guida parla di "edifici (o su parti di edifici) residenziali " ma dice anche "di qualunque categoria catastale" quindi direi che vale per tutti gli edifici. Ti riporto parte della circolare Seac di giugno 2007:
"La detrazione spetta in relazione agli interventi per il risparmio energetico realizzati sugli edifici: - di qualsiasi categoria catastale (anche rurali); a differenza della detrazione del 36%,l’agevolazione non è limitata pertanto ai soli edifici residenziali, ma interessa anche i lavori eseguiti sugli immobili strumentali; - esistenti, con esclusione quindi degli interventi realizzati nella fase di costruzione dell’immobile. Sul punto, la Circolare n. 36/E in esame precisa che tale condizione: - è provata dall’iscrizione dell’immobile in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI (se dovuta); - è richiesta con riferimento a tutte le fattispecie agevolabili. Inoltre, sono necessari i seguenti, ulteriori requisiti: 1) per tutte le fattispecie agevolabili (esclusa l’installazione di pannelli solari), gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento; 2) per quanto attiene gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nelle ristrutturazioni consistenti nel frazionamento dell’immobile e conseguente aumento del numero delle unità, la detrazione spetta esclusivamente per la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle stesse; 3) in presenza di ristrutturazioni con demolizione e ristrutturazione, il beneficio è ammesso solo in caso di fedele ricostruzione: in mancanza di tale condizione, infatti, l’intervento si configura come una “nuova costruzione” (non agevolabile). Sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. |
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Concordo con Panceras, l'art. 1, c 344 parla di riqualificazione energetica di edifici esistenti.....
E nella circolare 36 del 31/05/2007 al punto 2 è specificato che "a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente risrvata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale... compresi quindi quelli strumentali..... Saluti |
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Per usufruire dell'agevolazione trattata occorre fornire le prove dell'effettivo risparmio energetico, anche attraverso una certificazione tecnica..... Prova eventualmente a sentire uno specialista per verificare tale possibilità.
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In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto 19 febbraio 2007, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione. Cmq occorre un tecnico!
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Citazione:
Il geometra che ha seguito i lavori, dice di si, ma la relezione che lui deve scrivere, ovviamente avrà un costo, e allora l'entità dell'agevolazione si riduce. c'è qualcuono che ha approfondito ? Grazie |
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Citazione:
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Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! |