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La Finanziaria ha cambiato le regole per il 2007. Sia per i genitori coniugati sia per i separati e divorziati. In particolare per i separati/divorziati viene introdotta la regola generale che può usufruire della detrazione il genitore affidatario "in mancanza di accordo". Naturalmente ciò vale dal 01/01/2007 e chi si separerà o divorzierà potrà diversamente provvedere. E per le omologhe e sentenze precedenti sino al 31/12/2006? Che si deve fare se, per esempio, ci si vuole accordare per una detrazione al 50%?
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per il passato, intanto bisogna attenersi a quanto contenuto in merito nella varie sentenze. Indi, si rammenta quanto prevedono le ultime istruzioni ministeriali sul modello unico pf: I familiari (di questo secondo gruppo) possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il
contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Essendo a carico fiscalmente è possibile, usufruirne totalmente della detrazione, cị indipendentemente dall'accordo con l'altro coniuge, |