![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
Vi vorrei sottoporre un caso e vi chiedo cortesemente un parere.
Una mia ditta cliente è iscritta con il codice atecofin 52... "commercio al dettaglio e al'ingrosso di materiali edili e piastrelle". La società in esame cede i materiali edili e di norma, come prestazione accessoria, fornisce anche la posa in opera servendosi di posatori con partita iva terzisti. Una ditta committente dei lavori ha richiesto al mio cliente di sottoscrivere un contratto di sub appalto per il lavoro di stesura sottofondo e pavimentazione di un condominio, ma nel contempo pretende che fatturi senza l'applicazione dell'iva (reverse charge). Io suppongo che la mia ditta cliente possa comunque sottoscrivere un contratto di subappalto se il rapporto che lega le controparti soddisfa tutti i requisiti di legge (intenzione di responsabilizzare il subappaltatore che si assume il rischio dell'opera, autonomia nell'esecuzione, organizzazione dei mezzi...), ma d'altra parte, anche alla luce di quanto chiarito nella circolare dell'ADE n. 37/2006, non essendo classificata tra le attività atecofin contrassegnate dalla lettera F, non è tenuta a fatturare con il meccanismo del reverse charge. Corretto? C'è qualcosa che mi sfugge? Per es. in relazione alla corretta iscrizione all'ufficio Iva? Grazie e buona giornata Fabio |
|
|||
|
Credo che abbia ragione alla luce dell'interpretazione ufficiale fornita dll'AdE nel corso del Forum fiscale organizzato da Italia Oggi è stato affermato nella risposta 3.6 che conditio sine qua non per l'applicazione dell'inversione contabile è l'appartenenza della ditta sub-appaltatrice al settore edile che deve possedere un codice atecofin del gruppo F. Semmai, occorrerebbe porsi il quesito se la ditta sua cliente, organizzando delle squadre di c/terzisti, non debba dichiarare una seconda attività ai fini IVA, quale attività edile che rientrerebbe nel novero dei soggetti che devono applicare il reverse-charge, qualora operasse in forza di contratto di sub-appalto.
|
|
|||
|
Citazione:
|
|
|||
|
Credo che la ditta sua cliente non fatturi la prestazione accessoria o no ? Se, poi la ditta sua cliente si limita a "segnalare" più che a "organizzare" le c/terziste, lasciando a quest'ultime il compito di fatturare il servizio di posa in opera del materiale edile fornito, allora credo che la ditta sua cliente non sia affatto interessata dal reverse-charge, ne tantomeno deve dichiarare un secondo codice di attività IVA, purchè essa si limiti a segnalare le c/terziste e non ad organizzarne il lavoro, con percezione di un compenso ad hoc, funzione quest'ultima tipica dell'appaltatore. L'assenza, poi, di personale della ditta sua cliente, che posi il materiale edile fornito, non appare determinante, potendosi configurare un regime di completa esternalizzazione delle prestazioni di posa in opera.
Ultima modifica di Enrico Larocca : 01-02-2007 alle ore 14.32.56. |
|
|||
|
I terzisti posatori fatturano alla ditta mia cliente, che poi a sua volta emette fattura al committente (privato per una ristrutturazione oppure impresa di costruzione) per l'opera finale (compresa la posa in opera).
Quindi deduco (se non ho capito male) che organizzando il lavoro anche dei posatori sarebbe corretto ampliare l'attività all'ufficio Iva inserendo "posa in opera e installazione...". Il committente potrebbe a questo punto pretendere un corretto inquadramento o comunque l'applicazione del reverse charge? Grazie in anticipo |
|
|||
|
Si, la sua deduzione è corretta, ma aggiungo che se il committente della ditta sua cliente è un privato in senso IVA, non è possibile per quest'ultimo, applicare il reverse-charge cosa invece che dovrà fare il committente impresa di costruzione.
|
|
|||
|
Citazione:
Con la risoluzione n. 187/E del 26 luglio 2007 si ribadiscono i principi espressi nella circolare n. 37/2006 citata nel post. E' stato, infatti, puntualizzato che il reverse charge va applicato alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera (articolo 2222 del Codice civile), ma non alle forniture di beni con posa in opera. In quest'ultimo caso, infatti, la posa in opera ha valenza accessoria rispetto alla vendita del bene; l'operazione, pertanto, ai fini Iva, si configura come cessione di beni e non prestazione di servizi.
__________________
Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! |