Forums - Il Commercialista Telematico
Torna indietro   Forums - Il Commercialista Telematico > Argomenti di discussione > Legge Finanziaria 2007 (e collegati)
Registrazione FAQ Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 07-02-2007, 18.01.40
Junior Member
 
Data registrazione: 12-10-2006
Messaggi: 20
Livio Sanseverino is on a distinguished road
Question Reverse-charge nell'impiantistica.

Carissimi,
assisto un'impresa che esercita l'attività di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento. Essa acquista gli impianti e poi li fattura comprensivi del costo della manodopera.Nel caso di piccoli impianti l'installazione è evidentemente accessoria alla vendita.Ciò accade anche per molti impianti industriali, dove tuttavia il limite della prevalenza è molto sottile.Nel caso degli impianti industriali esiste un computo metrico con progettista,direttore dei lavori ecc. E' necessario operare con 2 codici attività uno per il commercio,l'altro per l'attività di installazione (F nell'ATECOFIN)e applicare l'eventuale reverse-charge solo quando vi è la prevalenza della manodopera sul valore dei beni? Oppure applicare il reverse-charge ogni qualvolta ci siano progetti esecutivi, computi metrici ecc? Se una di tali impostazioni fosse coretta,ci sarebbero enormi difficoltà per l'impresa che di volta in volta dovrebbe valutare in quale settore sta operando(Eppoi, Studio di Settore per multiattività?).
Dopo l'installazione, l'impresa effettua la manutenzione annua,previa stipula di apposito contratto. Essendo questa una prestazione di manodopera si applicherà sempre il reverse charge agli eventuali subappalti?
Vi ringrazio anticipatamente.
Livio Sanseverino
Rispondi citando
  #2 (permalink)  
Vecchio 07-02-2007, 23.44.25
mpurini@ekostime.it
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito

Salve
ho lo stesso problema e non ho trovato una souzione; per me la domanda è questa:
Si richiede per favore di sapere se, per una società che: "costruisce e fa manutenzione ad impianti di depurazione, impianti di sollevamento acque, impianti antincendio, con annessi servizi di consulenza sulla normativa specifica, ed analisi chimiche di controllo sugli effluenti", sono da considerarsi subappaltatori, ai fini del “reverse change” IVA, i seguenti fornitori che non effettuano lavori e/o prestazioni di servizi direttamente in cantiere, ma nelle sedi delle proprie officine meccaniche, officine di carpenteria, laboratori di analisi, ecc, meglio specificati in appresso:
a) officine di riparazione di motori pompe quadri elettrici ed assimilabili, che sono di proprietà del cliente e che la suddetta società preleva, porta all'officina per la riparazione e rimonta in opera direttamente con i propri dipendenti quando sono riparati, addebitandone i costi al cliente, come previsto e regolamentato all'interno del contratto di manutenzione,
B) Le analisi chimiche che vengono effettuate dai laboratori di analisi su campioni prelevati da scarichi dei clienti e fatturate al cliente dalla società (non dal laboratorio) come previsto e regolamentato all'interno del contratto di manutenzione,

Similmente si richiede di sapere se, sempre nell’ambito della manutenzione degli impianti e non del cantiere di costruzione, se sono da considerarsi subappaltatori le ditte che effettuano gli espurghi ed i trasporti di rifiuti speciali fatti con autoespurgo, commissionati e pagati dalla ditta manutentrice alla ditta dei trasporti, per i rifiuti prelevati dall’impianto del cliente, quale produttore del rifiuto, ed a questo riaddebbitati dalla ditta manutentrice come costi, come previsto dal contratto di manutenzione.

Si precisa che nel caso di manutenzione di un impianto di depurazione la parola corretta sarebbe "conduzione" perché la manutenzione non è solo finalizzata al mantenimento dello stato ottimale delle apparecchiature ma ad ottenere un rendimento del processo depurativo secondo la normativa di legge; tale "conduzione" non sarebbe più in ambito delle costruzioni e dei servizi annessi

Ringrazio anticipatamente
M Purini

Ultima modifica di mpurini@ekostime.it : 07-02-2007 alle ore 23.58.20.
Rispondi citando
  #3 (permalink)  
Vecchio 08-02-2007, 09.22.50
Senior Member
 
Data registrazione: 28-11-2006
Residenza: Macerata
Messaggi: 2,797
Speedy is on a distinguished road
Predefinito

Entrambe le situazioni che precedono sono molto articolate per cui sarebbe sopportuno, secondo me, sottoporle al proprio consulente.
Qualche indicazione comunque è possibile darla. Il comma 44 della finanziaria 2007 ha definitivamente introdotto il reverse charge per le seguenti operazioni (quello introdotto con i precedenti decreti era sospeso in quanto sottoposto al parere UE):
= prestazioni di servizi (compresa la manodopera) rese nel settore edile da subappaltatori nelle imprese che svolgono attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili, ovvero rese nei confronti dell'appaltatore principale o di altri subappaltatori.
Pertanto:
= è il subappaltatore che deve emettere la fattura fuori campo iva
= il committente deve essere una impresa che costruisce o che ristruttura immobili per conto di terzi (assumendo quindi la qualifica di appaltatore o di subappaltatore) e non per conto proprio (non sarebbe in tal caso un appaltatore)
= al di fuori di questi casi il reverse charghe non si applica
= non si applica inoltre nei casi di cessione di impianti con posa in opera, che sono fiscalmente cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Ulteriori chiarimenti ufficiali sono contenuti nella circolare ADE numero 37 del 29.12.2006.
Ciao
Rispondi citando
  #4 (permalink)  
Vecchio 08-02-2007, 18.04.01
Junior Member
 
Data registrazione: 12-10-2006
Messaggi: 20
Livio Sanseverino is on a distinguished road
Predefinito Proviamo a ragionarci insieme

Carissimo M Purini,
vedo che abbiamo un problema piuttosto simile, dunque proviamo a ragionarci insieme. Anzitutto la prima discriminante è l'esercizio di un'attività con codice Atecofin facente parte della lettera F. Mi chiedo: è possibile escludere da tale settore quantomeno la parte legata alle analisi di laboratorio?
Per il resto il legislatore parla espressamente di manodopera nel reverse charge. Ciò mi farebbe presumere che i nostri contratti di manutenzione debbano rientrare nel suddetto regime, e ciò prescindendo dal luogo d'esercizio dell'attività. Ma se così fosse mi chiedo: una società effettua la fornitura e posa in opera di un impianto (no reverse-charge), successivamente stipula un contratto di manutenzione. Quest'ultimo in caso di subappalto è soggetto al reverse charge?
Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 11-02-2007, 12.43.41
mpurini@ekostime.it
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito

Gent. L. Sanseverino
è vero abbiamo problemi simili ed è inoltre vero che la categoria di riferimento potrebbe essere la F.
Però più rifletto e più sono convinto che ci sono dei distinguo.

Le attività di manutenzione degli impianti di condizionamento ed antincendio sono specificatamente previsti nella cat F 45
L'attività di conduzione dell'impianto di depurazione non è principalmente finalizzata al mantenimento del bene nel tempo così come costruito, con i relativi servizi effettuati nel settore costruzioni, ma al rendimento dell'impianto in adempimento alle prescrizioni di legge, credo che ricada come attività in un altro ambito sett "O 90" (ecologico, ambientale, sicurezza, ecc) nei quali l'attività di manutenzione propriamente detta è una attività facente parte della conduzione.
Però questa cosa non mi è ben chiara perchè mi sembrai n parte citata anche nella cat. F 45
esempio impianto di depurazione
Gli scarichi effluenti da questo impianto devono essere adeguati ai parametri previsti dal D.L. 152/2006, e lo si fa (ovviamente se l'impianto è costruito bene, con manodopera e tecnici specializzati nel campo, ha poca rilevanza la riparazione occasionale di apparecchiature non efficienti (qui siamo nei servizi all'ambiente e non in quello delle costruzioni).
Per questa attività i conduttori degli impianti, se lo scarico effluente dal depuratore risultasse fuori norma, sono penalmente responsabili, cosi come i committenti titolari dello scarico.

Però nelle note esplicative della classificazione delle attività economiche si cita: ...... " L'attività di manutenzione di macchine e attrezzature industriali, commerciali e simili viene di norma classificata nella stessa categoria di attività manifatturiera delle unità specializzate nella fabbricazione dei corrispondenti beni. Fanno eccezione: ............." (le eccezioni non credo che ci riguardano)

Quindi:
i fornitori utilizzati nella manutenzione quali, laboratori di analisi; riparatori di macchine, motori elettrici espurghi ecc. non possono essere soggetti al "reverse charge"
a) Laboratori di analisi chimiche, (categorie Atecofin 2004:
Laboratori analisi cliniche - laboratori 85.14.A
Laboratori analisi fisiche o chimiche strumenti - riparazione 33.20.5 )

b) Officine di riparazione di motori elttrici, tornitori e officine similari, officina; (categorie Atecofin 2004: DK
Manutenzione attrezzature industriali refrigerazione e ventilazione 29.23.2
Manutenzione riparazione di meccanica generale di macchine industriali 28.52.0
Manutenzione riparazione motori, generatori e trasformatori elettrici 31.10.2
Impianti: apparecchiature elettriche ed elettroniche - montaggio da parte di ditte non costruttrici 31.62.2

C) I trasportatori di rifiuti (autoespurghi e/o trasportatori di rifiuti solidi) dovrebbero essere nel sett O 90
- Raccolta, depurazione e trasporto acque di scarico 90.01.0
- Raccolta di rifiuti solidi urbani e industriali per smaltimento 90.02.0
- Trasporti di rifiuti non effettuato da ditte che svolgono attività di raccolta e smaltimento 60.24.0

In definitiva, pure se l'attività di manutenzione che svolgiamo può essere catalogata nell"F 45", i soggetti che forniscono servizi che potrebbero raffigurare un subappalto non ricadono nel "reverse charge" in quanto classificati in categorie diverse.
Ovviamente fanno eccezioni le prestazioni di sola manodopera ed il subbappalto ad altra ditta di tutto il contratto di manutenzione o di parte di questo che riguarda le prestazioni di manodopera

Spero con queste considerazioni di aver centrato il Ns. problema
Cordiali saluti
Michelangelo Purini

Ultima modifica di mpurini@ekostime.it : 11-02-2007 alle ore 12.57.37.
Rispondi citando
  #6 (permalink)  
Vecchio 11-02-2007, 12.49.22
mpurini@ekostime.it
Guest
 
Messaggi: n/a
Smile

Gent. L. Sanseverino
è vero abbiamo problemi simili ed è inoltre vero che la categoria di riferimento potrebbe essere la F.
Però più rifletto e più sono convinto che ci sono dei distinguo.

Le attività di manutenzione degli impianti di condizionamento ed antincendio sono specificatamente previsti nella cat F 45
L'attività di conduzione dell'impianto di depurazione non è principalmente finalizzata al mantenimento del bene nel tempo così come costruito, con i relativi servizi effettuati nel settore costruzioni, ma al rendimento dell'impianto in adempimento alle prescrizioni di legge, credo che ricada come attività in un altro ambito sett "O 90" (ecologico, ambientale, sicurezza, ecc) nei quali l'attività di manutenzione propriamente detta è una attività facente parte della conduzione.
Però questa cosa non mi è ben chiara perchè mi sembrai n parte citata anche nella cat. F 45
esempio impianto di depurazione
Gli scarichi effluenti da questo impianto devono essere adeguati ai parametri previsti dal D.L. 152/2006, e lo si fa (ovviamente se l'impianto è costruito bene, con manodopera e tecnici specializzati nel campo, ha poca rilevanza la riparazione occasionale di apparecchiature non efficienti (qui siamo nei servizi all'ambiente e non in quello delle costruzioni).
Per questa attività i conduttori degli impianti, se lo scarico effluente dal depuratore risultasse fuori norma, sono penalmente responsabili, cosi come i committenti titolari dello scarico.

Però nelle note esplicative della classificazione delle attività economiche si cita: ...... " L'attività di manutenzione di macchine e attrezzature industriali, commerciali e simili viene di norma classificata nella stessa categoria di attività manifatturiera delle unità specializzate nella fabbricazione dei corrispondenti beni. Fanno eccezione: ............." (le eccezioni non credo che ci riguardano)

Quindi:
i fornitori utilizzati nella manutenzione quali, laboratori di analisi; riparatori di macchine, motori elettrici espurghi ecc. non possono essere soggetti al "reverse charge"
a) Laboratori di analisi chimiche, (categorie Atecofin 2004:
Laboratori analisi cliniche - laboratori 85.14.A
Laboratori analisi fisiche o chimiche strumenti - riparazione 33.20.5 )

b) Officine di riparazione di motori elttrici, tornitori e officine similari, officina; (categorie Atecofin 2004: DK
Manutenzione attrezzature industriali refrigerazione e ventilazione 29.23.2
Manutenzione riparazione di meccanica generale di macchine industriali 28.52.0
Manutenzione riparazione motori, generatori e trasformatori elettrici 31.10.2
Impianti: apparecchiature elettriche ed elettroniche - montaggio da parte di ditte non costruttrici 31.62.2

C) I trasportatori di rifiuti (autoespurghi e/o trasportatori di rifiuti solidi) dovrebbero essere nel sett O 90
- Raccolta, depurazione e trasporto acque di scarico 90.01.0
- Raccolta di rifiuti solidi urbani e industriali per smaltimento 90.02.0
- Trasporti di rifiuti non effettuato da ditte che svolgono attività di raccolta e smaltimento 60.24.0

In definitiva, pure se l'attività di manutenzione che svolgiamo può essere catalogata nell"F 45", i soggetti che forniscono servizi che potrebbero raffigurare un subappalto non ricadono nel "reverse charge" in quanto classificati in categorie diverse.
Ovviamente fanno eccezioni le prestazioni di sola manodopera ed il subbappalto ad altra ditta di tutto il contratto di manutenzione o di parte di questo che riguarda le prestazioni di manodopera

Spero con queste considerazioni di aver centrato il Ns. problema
Cordiali saluti
Michelangelo Purini
Rispondi citando
Rispondi

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05.39.10.


Powered by vBulletin versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0
Traduzione italiana : www.vbulletin.it