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  #1 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 14.14.10
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Predefinito Aumentano le sanzioni amministrative per irregolare tenuta libri matricola e paghe

Si segnala che ai sensi dell'art. 171, comma 2, della Finanziaria 2007, le sanzioni amministrative per l'irregolare tenuta del libro matricola e del libro paga sono fissate da un minimo di 4.000 Euro ad un massimo di 12.000 Euro.

Bisognera, quindi, fare molta attenzione, ad iscrivere ad esempio nelle imprese familiari diverse dal settore artigianato, i collaboratori dell'impresa. Per chi non l'avesse ancora fatto, è tempo di farlo.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 16.25.12
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Da quando decorre l'obbligo di iscrivere il collaboratore dell'impresa familiare (coniuge, figlio, fratello, ecc.), e in base a quale provvedimento (legge, circolare, risoluzione, ecc.) ?
Solitamente l'impresa familiare si costituisce con un semplice atto notarile entro la fine dell'anno per sfuggire alle aliquote Irpef elevate, cioé per frazionare l'utile dell'esercizio dell'imprenditore con i propri familiari in maniera di potere applicare aliquote Irpef più basse tra i vari componenti.
In tutto questo l'INPS pretende l'iscrizione del collaboratore dell'artigiano o commerciante, con il pagamento del contributo INPS minimale ed eventualmente a percentuale.
In tutto questo il collaboratore dell'impresa familiare non é ne un dipendente e neppure un collaboratore che produce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co).
Quindi perché si parla di obbligo di libro matricola e paga ?
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  #3 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 16.58.17
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Perchè la legge che regolamenta l'assicurazione I.N.A.I.L. impone l'assicurazione dei soggetti che partecipano all'impresa familiare e tutti i soggetti assicurati devono essere iscritti nel libro matricola e per essi occorre sviluppare dei prospetti paga che indichino la retribuzione valevole ai fini I.N.A.I.L. L'esenzione dall'iscrizione nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro vale solo per le imprese artigiane.
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  #4 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 17.22.49
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grazie per la precisazione.
Da un punto di vista operativo per le imprese devo devo purtroppo dire che si tratta della solita "ottusità" della nostra burocrazia, evidentemente dovuta, in questo caso, a ricoprire le esigenze di cassa dell'INAIL, anche su soggetti prima del tutto estranei a tali contesti, imponendo degli obblighi che appaiono illogici in basa alla natura del reddito del percipiente (redditi di partecipazione da dichiarare nel quadro RH del modello Unico).
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  #5 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 17.32.45
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Mi sono appena collegato sul sito INAIL e dalle indicazioni operative di tale SITO risulta che sono obbligati all'INAIL solo i seguenti soggetti (riporto testuale la guida INAIL), non parla quindi di collaboratori dell'impresa familiare:

ASSICURAZIONE - RAPPORTO CON I DATORI DI LAVORO


Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n°38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura nonché ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 38/2000, i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
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  #6 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 17.56.04
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Ai sensi dell'art. 4 e 23 del D.P.R. 1124/1965 (legge di base sulla assicurazione I.N.A.I.L. ) l'obbligo purtroppo esiste. A questo si aggiunge la Nota I.N.A.I.L. 16/12/2004 che stabilisce i casi di esclusione dall'obbligo assicurativo.
Per un approfondimento si veda il seguente link:
http://www.microsoft.com/italy/pmi/l...articolo1.mspx
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  #7 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 19.43.13
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Ho letto l'articolo e la nota INAIL.
in particolare nell'articolo si parla di collaboratore familiare alle dipendenze dell'imprenditore (concetto di subordinazione) che si addice al lavoratore dipendente e non tanto al soggetto che aiuta il proprio familiare in sede di atto da "Impresa Familiare".
Comunque, a parte ciò, non vedo problemi nel settore commerciale (ad es. settore abbigliamento), in particolare sull'obbligo di iscrizione all'INAIL per il parente dell'imprenditore che é facente dell'impresa familiare. A mio parere resta soggetto solo all'iscrizione all'INPS, mentre non é soggetto ad obbligo INAIL e pertanto non vi è obbligo di libro matricola e libro paga in tale caso appena esposto.
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  #8 (permalink)  
Vecchio 07-11-2006, 23.19.34
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é quel: con o senza retribuzione, di cui al punto 6) dell'art. 4 del D.P.R. 1124/1965 in particolare senza retribuzione che fa chiaramente intendere che l'espressione dipendenza non significa solo rapporto di lavoro subordinato, che in Italia non potrebbe mai essere prestato senza salario per via dei minimali fissati dal CCNL. Se così non fosse a che servirebbe aver stabilito con Circolare INAIL del 03/01/2006 le retribuzioni convenzionali per i collaboratori dell'impresa familiare come da tabella che segue:

Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. 4

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale
giornaliera
€ 41,38*
€ 42,21**

mensile
€ 1.034,48
€ 1.055,18


Quindi se esiste l'obbligo di versamento e perchè esiste un obbligo di assicurazione e tutti i soggetti assicurati INAIL devono essere iscritti sul libro matricola, eccetto i collaboratori dell'impresa familiare artigiana.
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  #9 (permalink)  
Vecchio 08-11-2006, 11.02.30
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Si ma non tutti i soggetti in questione sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL.
Lo stesso istituto precisa nel suo Sito (www.inail.it) le seguenti attività a rischio soggetto ad iscrizione assicurativa:
------------------------------------------------------

ASSICURAZIONE - RAPPORTO CON I DATORI DI LAVORO


Sono ritenute rischiose:

le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;

le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;

le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..
------------------------------------------------

Pertanto, ad esempio in un negozio che vende capi di abbigliamento il figlio o il fratello del titolare non hanno nessun obbligo di iscrizione a INAIL e per conseguenza non scatta obbligo di tenuta di libro paga e matricola per tali familiari.
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  #10 (permalink)  
Vecchio 08-11-2006, 14.17.25
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Il problema allora non è se esiste un rapporto di lavoro dipendente o no con il collabotore dell'impresa familiare come sembrava tu sostenessi all'inizio di questa proficua discussione, quanto piuttosto se esiste un rischio da assicurare ai fini I.N.A.I.L. Credo che ne esista uno sempre presente in qualunque attività commerciale: il rischio dell'uso di impianti elettrici o di macchine elettriche ed elettroniche e in effetti l'INAIL tassa generalmente queste attività con il 4 per mille che è il tasso di rischio stimato dall'Istituto per queste attività e per questo tipo di rischio.

Comunque intanto l'ho segnalato perchè il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Matera lo ha contestato a diverse ditte anche di altri colleghi. Poi è possibile che cambiando provincia cambino le interpretazioni.

Tutto è possibile ma francamente rischiare 4.000 Euro al minimo per una irregolare tenuta della contabilità del lavoro, merita un pò di attenzione.
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