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Salve, fino ad ora fatturavo le riparazioni su tubature dei condomini con ritenuta al 4% ed IVA al 20% ma oggi a seguito dell'ultimo lavoro svolto mi è stato riferito da un cliente che il suo perito assicurativo sostiene che avrei potuto fatturare al 10%, a me non pare e voi che ne dite?
Altra cosa che secondo la medesima persona dovrei immettere in fattura il costo del materiale e della manodopera, separati. Se non erro però la circolare 11 o 12/E dice che se trattasi di ditta individuale e senza dipendenti, si possa omettere tale menzione. Mi potete schiarire le idee? Grazie
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http://www.gagliardiantonio.it |
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Citazione:
In merito al costo della manodopera da indicare in fattura, se trattasi di ditta individuale senza, ti confermo che non è obbligatorio indicare il costo della manodopera, piuttosto indica sulla fattura che LA PRESTAZIONE E' STATA SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAL TITOLARE. Saluti
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miky
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Citazione:
Vorrà dire che gli farò uno sconto per l'Iva fatta pagare in più nella volta precedente e però faro firmare come faccio con gli altri clienti, la dichiarazione di Iva agevolata al 10%...(consigliatomi dal CNA). Che ne dici? Grazie mille
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http://www.gagliardiantonio.it |
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Buongiorno a tutti.
Alla luce di quello che si dice sopra sembra che il nostro amministratore ci abbia fatto buttare un bel po’ di soldi. Mi confermate che tutti gli interventi di manutenzione sono soggetti ad IVA 10% (elettricista, imbianchino, fabbro, giardiniere, pulizie, ecc.). Grazie |
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Citazione:
previo eventuale rilascio al fornitore di dichiarazione dell'amministratore del condominio che l'immobile rientra fra quelli contemplati dalla circ.247/E del 29/12/1999. |
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Ho parlato con un amministratore. Secondo lui è applicabile l'iva agevolata su tutto ciò che rientra nelle opere conservative dello stabile (materiali e manodopera) a condizione che lo stabile sia a prevalente uso abitativo.
Sembra che per tutti i condomini da lui gestiti sia riuscito a far applicare l’iva 10% praticamente per tutti gli interventi di manutenzione. Pensate che possa aver ragione? |
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Buonsera serman
Ho trovato questo sul sito dell’agenzia delle entrate: Guide fiscali>Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - pdf Maggio 2008 L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento. L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; ESEMPIO: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro; b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%. 18 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo. Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico. Sembrerebbe che le piccole riparazione e la manutetenzione in genere possano essere fatturate al 10% (prestazioni di lavoro e fornitura di materiali), cosa ne pensa? Ultima modifica di mario08 : 19-10-2008 alle ore 00.49.16. |