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E rieccomi con un altro quesito .. -_-
Mi spiace tempestarvi di domande ma putroppo quando uno non sa le cose vuole indagare meglio e conoscere.![]() Ci è stata data questa lettera, in cui si fa riferimento al D.L n.38 del 28/05/2008 sulle Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Io e i miei colleghi non siamo riusciti a capire se ha un senso rinunciare ai benefici previsti dal. D.L. sopra citato o no. Perchè bisognerebbe rinunciarci? ![]() Nessuno di noi supera il limite di euro 30.000, quindi tutti potremmo godere di tale novità. Chiedo illuminazioni in proposito. E ringrazio fin d'ora per la disponibilità. |
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Se si sceglie di far adottare per la liquidazione di quella quota di stipendio il regime sostitutivo, sulle stesse quote non ci sono le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, nè le deduzioni e le detrazioni per oneri, poichè queste sono fruibili solo in regime ordinario, a scomputo dell'IRPEF lorda. Mentre il 10 % è un'imposta sostitutiva, diversa dall'IRPEF, dalla quale queste non potranno essere detratte. Si tratta dunque di fare un calcolo comparativo personalizzato per stabilire quale soluzione comporta il carico fiscale complessivo minore. E' difficile, però, che in situazioni normali, il regime sostitutivo del 10 % sia meno conveniente. La circolare n.49/E del 11/07/2008 chiarisce comunque che se per errore è stato adottato il regime sostitutivo (magari per mancata espressa rinuncia) con il conguaglio fiscale o con la dichiarazione dei redditi, si potrà correggere l'ammontare delle imposte.
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------------------------------------------- Vivere è l'espressione più alta della libertà dell'essere. Ultima modifica di Enrico Larocca : 20-07-2008 alle ore 14.23.27. |
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