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Ciao a tutti... sto scrivendo una tesi sui minimi, e il mio prof mi ha confrontato con 2 domande che magari qlc di voi mi riesce ad aiutare a risp...
la 1) in riferimento all'associato in partecipazione... quale potrebbe essere il ragionamento x cui, il legislatore ha vietato l'accesso ai minimi se si ha sostenuto somme x associati in partec. che hanno apportato solo lavoro, mentre se hanno sostenuto spese x quelli misti o che apportano solo capitale, il regime non prevede limitazioni d'accesso?! 2) Inoltre, il reddito dei minimi È soggetto a tass. sostitutiva e non rileva ai fini del reddito complessivo. Ma l'art 53. della costituzione prevede criteri di progressività. Quindi È giustificato il regime in esame e se si xke? È vero che hanno una determinazione del reddito diversa, ma alla fine si tratta solo del criterio di cassa e la deduzione totale di alcune spese (che cmq non saranno di ammontare eccessivi). so che son domande + teoriche che pratiche ma magari a qlc di voi viene in mente qlc... grazie in anticipo x qualsiasi risp....
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Non rispondo perchè altrimenti dopo mi dovrei autobannare !!
Evviva l'università, che sforna neodottori (io ero il primo di questi) lontani anni luce dalla realtà quotidiana. Sbrigati a venirne fuori ! Citazione:
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guarda non dirlo a me... lavoro già da un commercialista pure io e so perfettamente che la realtà e diversa dalle domande teoriche... però che ci vuoi fa... grazie cmq x la risp, mi è servita a molto..
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Ultima modifica di Alex84 : 04-09-2008 alle ore 23.31.07. |
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Citazione:
Quindi non POSSO aiutarti. ciao |
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Ciao, più che delle risposte alle tue domande(belle toste tra l'altro...) provo a tracciare i seguenti spunti di riflessione :
1) A mio parere il legislatore ha escluso dai minimi coloro che nell'anno precedente hanno corrisposto quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro per il medesimo motivo per la quale tale esclusione è riservata anche a coloro che nell'anno d'imposta precedente hanno sostenuto spese per lavoratori o collaboratori: il minimo, nell'ottica del legislatore, è una persona fisica titolare di partita Iva che esercita la propria attività individualmente (no dipendenti e no collaborazioni) e pertanto presumibilmente soggetto a redditi "minimi". (l'eccezione potrebbe essere però rappresentata da un imprenditore singolo che pur non avvalendosi di personale dipendente o in collaborazione potrebbe gestire tutta la propria filiera produttiva con un elevato grado di automazione); 2) Seppure l'art. 53 della Costituzione prevede che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", è altresì vero che la legittimità dell'imposta pone il problema delle eccezioni laddove è previsto che il Legislatore possa derogare all' universalità della capacità contributiva in tutti quei casi in cui i contribuenti, con la percezione di redditi "minimi", si possano trovare in oggettive difficoltà nel contribuire alle spese statali, difficoltà sia permanenti che temporanee. |
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buongiorno a tutti!!
a volte le riforme in ambito fiscale richiedono tempo per essere analizzate nella loro meccanica/tecnica e ci si scorda,invece, di analizzare la "ratio" della riforma/manovra. I motivi che stanno alla base sono molteplici e proprio per questo a volte possono apparire "anticostituzionali". Nn volendo sembrare ripetitivo (l'intervento prima del mio risponde pienamente al quesito", voglio proporre solamente una riflessione. Prendiamo per esempio i medici nel momento in cui vanno in pensione. Loro si trovano a dover scegliere se continuare la loro professione oppure lavorare e dover pagare (di solito il 43% per il sistema proporzionale). Ragione vuole che vadano al mare d'estate e in montagna d'inverno!! lo stato quindi propone il regime dei minimi (ex forfettone/ marginale/ supersemplificato), un modo per non perdere "professionalità"
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Citazione:
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Figurati, spero piuttosto che al tuo prof possa andare bene.
Comunque, in bocca al lupo per il tuo percorso scolastico! |
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a mio modestissimo avviso...
riguardo al primo punto il contribuente minimo è inteso come un imprenditore/professionista individuale che svolge la propria attività con il minimo dei mezzi possibili (15.000 euro di cespiti) ed ha ricavi limitati, pertanto la logica dell'esclusione è proprio da ritrovarsi nel fatto che è una figura completamente diversa, il contribuente minimo è un pò visto come un "lupo solitario" che ha un'attività marginale riguardo il criterio di progressività, vorrei farti solo presente che questo è vero che è sancito costituzionalmente ma è soprattutto vero (purtroppo) che è costantemente violato dallo stesso legislatore (!) a titolo di esempio ti porto il canone di abbonamento alla televisione, che altro non è che una mera tassa di possesso sul televisore, che oltre ad avere una applicazione (meglio prassi..) assurda è decisamente anticostituzionale perchè impone ha chi ha 1 televisore e un reddito di 6.000 euro all'anno di pagare 100 euro e impone di pagare gli stessi 100 euro ha chi ha 10 televisori e un reddito di milioni di euro: le cose sono due o chi scrive le leggi non è a conoscenza di concetti basilari oppure non li tiene in considerazione (sostanzialmente se ne infischia!), non so cosa sia meglio propendere secondo la mia modesta opinione, nello svolgere la tua tesi tieni conto che il contribuente minimo è stato istituito al fine di combattere l'evasione fiscale e al fine di indebolire le parcelle dei commercialisti; i risultati si vedranno...
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |