![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
Salve a tutti, due giorni fa ho richiesto un'apertura di p. iva. Ho regolarmente inviato il modulo di inizio attività e la p.iva è già stata attribuita. Nella dichiarazione di inizio attività, però, ho dimenticato di barrare la casella per l'adesione al regime dei contribuenti minimi. Come posso ovviare a questa omissione? Secondo voi vale in ogni caso il comportamento concludente? Oppure devo per forza chiudere questa p.iva ed aprirne un'altra?
Premetto che ancora non ci sono fatture emesse nè ricevute relative alla p.iva appena attribuita. |
|
|||
|
Scelgo senz'altro il comportamento concludente.
ciao Citazione:
|
|
|||
|
Anch'io sono d'accordo con te, anche se la circolare 73/E 2007 dell'Ade specifica che il comportamento concludente vale solo per le impese già in essere mentre quelle di nuova costitutizione devono indicare l'opzione in sede di inizio attività.
Grazie comunque per il parere celere e puntuale. |
|
|||
|
Anch'io ho le stesso dubbio per quanto riguarda il comportamento concludente visto che è esplicitamente escluso dalla circolare menzionata.
Ma come dice sempre Danilo...la circolare non è Legge...e bisognerebbe rileggere cosa dice il Decreto attuativo in proposito.
__________________
Non saprai mai che vette puoi raggiungere finché non avrai spiegato le tue ali." |
|
|||
|
Ecco come risolvere
Circolare 7 del 28 gennaio 2008 3 ENTRATA NEL REGIME 3.1 Presentazione del modello di dichiarazione senza indicazione dell'opzione per il regime dei minimi a) Quesito Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a decorrere dal 1 gennaio 2008 e che non hanno manifestato la scelta per il regime dei minimi, è possibile porre in atto il comportamento concludente e comunicarla successivamente? Trattandosi di regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, l'indicazione nel modello AA9 di un volume d'affari presunto inferiore alla soglia dovrebbe consentire l'ingresso anche se non è stata barrata l'apposita casella contenuta nel modello di inizio attività. Risposta Il comma 98 prevede espressamente che: "Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99". Il tenore letterale della norma non lascia dubbi in merito alla necessità per i contribuenti che iniziano l'attività di comunicare il possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi tramite il modello AA9. Al riguardo con la circolare n. 73/E del 2007 l'Agenzia ha chiarito che "Fino all'approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l'acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l'attività e intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l'attuale modello AA9/8, barrando nel "quadro B" la casella denominata "Contribuenti minori". Tale formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal 1 gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento". Tuttavia, si ritiene che qualora i contribuenti non abbiano provveduto a barrare l'indicata casella del quadro B, pur volendo applicare fin dall'inizio dell'attività il regime dei contribuenti minimi, potranno nei successivi trenta giorni rettificare l'originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l'ufficio competente. In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente. Tuttavia, se il contribuente non ha provveduto a comunicare l'opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica sarà assoggettato alla sanzione prevista dall'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
__________________
Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! Ultima modifica di Contabile : 10-10-2008 alle ore 19.52.58. |
|
|||
|
Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
)
__________________
Non saprai mai che vette puoi raggiungere finché non avrai spiegato le tue ali." |
|
|||
|
Citazione:
|
|
|||
|
Si ho appena visto la circolare 7/E del 2008 e in effetti vale il comportamento concludente. Ma giova andare a fare la rettifica all'Ade per evitare la sanzione prevista dall'art. 5 del dlgs. 471/1997 che riporto di seguito:
Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. |