Il trattamento ai fini IVA delle operazioni di cessione di terreni cambia completamente a seconda che si tratti di terreni edificabili o di terreni non edificabili o agricoli:
- la cessione di terreni edificabili è sempre soggetta ad IVA, con aliquota pari al 20%, in base alle regole ordinarie;
- la cessione di terreni non edificabili non rientra nel campo di applicazione dell'imposta e come tale è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale.
Poichè la qualifica assunta dal terreno al momento della cessione, ossia al momento della stipula dell'atto, è essenziale ai fini della determinazione del regime da applicare all'operazione, la legge ha stabilito che un'area è da considerarsi edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
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