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Dovrei far transitare dei contribuenti sotto i 30.000 € di ricavi nel nuovo regime. Non conosco bene la procedura di rettifica della detrazione iva da indicare nella dichiarazione iva 2008 al rigo VA45. La norma parla di predisporre un prospetto riepilogativo. Dovrei forse restituire l'iva sulle merci in rimanenza al 31.12.2007? E sui beni non ancora ammortizzati?.
Se mi trovo 100.000 euro di rimanenze con iva al 20% dovrei versare 20.000 euro di iva? Qualcuno può spiegarmi con un esempio e magari un quadro riepilogativo come va effettuata la rettifica? Grazie in anticipo per l'aiuto |
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Citazione:
Io approfondirei la questione in quanto l'art.19 bis-2 prevede la rettifica per i beni ammortizzabili e "non ammortizzabili" intendendo per questi ultimi quelli di valore inferiore a 516,46 non ancora utilizzati o ceduti. Milco |
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Mi aiutate a fare i calcoli?
![]() Sto leggendo la circolare 328/E del 24/12/1997... Mi sembra che la ratio della norma (correggetemi se sbaglio) sia quella di rettificare la detrazione dell'imposta per i beni strumentali ancora *non utilizzati* o per i beni ammortizzabili. Ecco qualche esempio (vediamo se ho capito). 1) PC portatile acquistato nel 2003 e completamente ammortizzato a fine 2007 = niente rettifica (sono passati 5 anni). 2) Mobili ufficio acquistati nel 2004 e ammortizzati al 48% a fine 2007 = devo restituire il 52% dell'IVA totalmente detratta nel 2004. Oppure solo il 20%? (sono passati 4 anni su 5) 3) Stampante per PC acquistata nel 2005, costata 200 euro = niente rettifica (costo unitario inferiore a 516,46 euro). 4) Libri acquistati nel 2006 e nel 2007 = niente rettifica (come sopra). Sono considerazioni corrette? grazie a chi mi darà una mano...
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Citazione:
Per quanto riguarda il numero 2. L'imposta da restituire equivale a tanti quinti (per i beni mobili) quanti mancano al compimento dei 5 anni dalla data (esercizio) d'acquisto. Quindi da restituire 1/5 ( 4 anni trascorsi) dell'imposta detratta ovvero il 20%. Tutto il resto mi sembra corretto. Ciao |
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Il comma 3 dell'art. 19-bis2 parla di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, per cui la rettifica riguarderà anche le rimanenze. saluti.
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Citazione:
mi pare che la questione principale sia capire cosa si intende per beni e servizi non ancora utilizzati; ad esempio, immaginiamo che nel corso dell'esercizio 2007 il contribuente abbia ricevuto delle fatture per utenze ed abbia quindi fatto valere la relativa iva a credito in sede di liquidazioni periodiche, in questo caso, mi pare, il servizio (utenze) è gia stato utilizzato e pertanto relativamente a questi costi la rettifica non deve essere utilizzata. siete d'accordo? Altro discorso per i beni ammortizzabili di valore inferiore a 516 euro relativamente ai quali, mi pare, la rettifica non deve essere comunque effettuata. Ultima modifica di pablo1234 : 05-01-2008 alle ore 18.29.43. |
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Citazione:
ciao |