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Domanda: il valore dei beni strumentali sono riferiti al valore reale o quello deducibile fiscalmente riconosciuto? perchè in caso di autovetture il discorso cambia notevolmente...
...nella circolare parla per i beni promisqui del 50% del valore... se ricordo bene. Grazie. |
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Non penso che ci possa essere dubbio: essendo una norma fiscale vale il valore fiscale.
ciao Citazione:
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La circolare parla del 50% per i beni ad uso promiscuo, mentre per le auto si deduce il 40%. Io ritengo che bisogna assumere come valore il 40%.
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Vale l'articolo 164 Tuir. Quindi il limite c'č.
ciao |
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Citazione:
a proposito del valore dell'automezzo, ho ancora un dubbio sull'applicabilità dell'art. 164 TUIR. Infatti, la circolare 73/2007 parla di un "valore pari al 50% dei relativi corrispettivi" (pag. 6), facendo presupporre che non si tenga conto dei valori fiscalmente riconosciuti. saluti k. |
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Non centro l'argomento ... che c'entrano i corrispettivi di pag. 6 con il valore fiscale dell'auto ?
![]() Citazione:
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In effetti la circolare dice che per esigenze di semplificazione i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attivitā di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi e quindi sembra non si debba utlizzare il limite dei vecchi 35.000.000 e del 40% per le auto.
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alla pagina 6 la circ.73 in riferimento alla determinazione del valore dei beni strumentali degli ultimi tre anni al fine di stabilire la possiblità di ingresso nel nuovo regime, dice che "il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi", e nel caso dei beni ad uso promiscuo tale valore si assume il 50% dei relativi corrispettivi.
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