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Buongiorno,
Leggendo la circolare n. 73, mi è venuto un dubbio che spero i partecipanti a questo forum mi aiutino a risolvere. Le quote di ammortamento che residuano ancora, possono essere dedotte intregralmente nell'esercizio precedente all'ingresso nel nuovo regime oppure sono considerate "perse"? Grazie K. |
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se ho capito bene non potrai "finire" gli ammortamenti in corso, ma il loro valore (e la loro deducibilità fiscale effettiva) rileverà esclusivamente in caso di futura eventuale cessione. Il valore della plusvalenza sarà infatti data dal corrispettivo di cessione meno il valore residuo al termine del periodo precedente a quello di ingresso nel regime.
Esempio Costo d'acquisto nel 2005 = 12.000 F.do amm.to al 31.12.07 (e ingresso nei minimi nel 2008) = 3.000 Corrispettivo di cessione nel 2010 = 10.000 Plusvalenza = 10.000 - (12.000 - 3.000) = 1.000 |
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Anch'io dalla lettura della circolare sono giunta alla stessa conclusione, che però non risulta condivisa da altri illustri "colleghi" che ho contattato.
Come per altri punti ancora oscuri speriamo che presto vengano forniti gli opportuni chiarimenti. Citazione:
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C'è anche chi ipotizza la possibilità di "riprendere" l'ammortamento una volta usciti dal nuovo regime.
Certo che proprio non capisco la ratio di questa norma. OK per la rettifica della detrazione IVA... ma perdere completamente gli ammortamenti! Se uno si è arredato l'ufficetto, o comprato il PC, quando mai venderà mobili e computer? Tra il resto con la seguente situazione (comica). 1) Acquisto PC il 31/12/2007 per 3000 euro. Scarico il 20% nel 2007 e perdo la possibilità di dedurre il restante 80% (2400 euro). 2) Acquisto PC il 01/01/2008 per 3000 euro. Scarico *tutto* nel 2008. Non sono pratico dell'argomento, ma a questo punto non potrebbe essere ipotizzabile un passaggio alla sfera privata, o una vendita al coniuge a prezzo zero, per poter scaricare integralmente gli ammortamenti residui??? ciao, grazie |
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Se in sede di cessione occorre fare riferimento al valore contabile residuo dell'anno precedente a quello di ingresso nel regime, secondo me l'ammortamento finisce lì; altrimenti avrebbero indicato un riferimento diverso.
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Citazione:
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Citazione:
Nella circolare n. 73/E viene scritto a pagina 22: In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece, il decreto preciserà che l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. |
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Citazione:
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Citazione:
ciao |
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L'iva da restituire è solo quella relativa alla parte non ammortizzata del bene???
Esempio: Costo di acquisto 10.000 Iva 2000 Il cespite suppianiamo sia stato ammortizzato per 7.000, dovrò restituire solo il 20% della parte restante cioè il 20% di 3.000 e quindi € 600??? ![]() ![]()
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