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Forse non è la sede giusta, chiedo anche indicazioni in merito.
Ho bisogno di trovare un parere del comitato antielusivo del 2000 in modo particolare il n. 20 del 28 luglio sapete dove posso cercarlo? grazie |
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Intitolazione:
Oggetto della richiesta - Conferimento di impresa individuale in societa' in accomandita semplice - Fattispecie - Agevolazioni ex art. 3, comma 3, D.L.vo n. 358 del 1997 - Applicabilita'. Massima: Il conferimento di un'impresa individuale in una societa' in accomandita semplice - di cui il titolare della prima sara' l'unico socio accomandatario e di maggioranza, mentre gli altri soci accomandanti verseranno in contanti, oltre ad una quota del 10% di capitale sottoscritto, anche un fondo sovrapprezzo - e' operazione che puo' usufruire delle agevolazioni dettate dall'art. 3, comma 3, del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358, che consente il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in franchigia fiscale, rinviando la tassazione dei plusvalori latenti al momento dell'alienazione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; infatti detta operazione non presenta profili elusivi, atteso che la costituzione di un fondo sovrapprezzo al momento dell'ingresso dei soci accomandanti nella compagine sociale assolve proprio alla funzione economica di rapportare al valore effettivo della societa', rimasto latente, la quota di partecipazione dei soci. Testo: VISTA l'istanza del Sig. X nato a ===== presentata al Comitato ===== per il tramite della Direzione regionale delle Entrate ===== volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di conferimento dell'unica azienda ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; CONSIDERATO che in riferimento alla medesima operazione, ===== il Sig. X ha avanzato preventiva richiesta di parere al Dipartimento delle Entrate ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991; VISTO il parere della Direzione Regionale delle Entrate =====; UDITA l'illustrazione del relatore Dr. Vincenzo BUSA; CONSIDERATO: - che il Sig. X e' titolare dell'impresa individuale =====, svolgente l'attivita' di commercio all'ingrosso di pellami; - che intende conferire la sua unica azienda in una costituenda societa' in accomandita semplice della quale egli sara' l'unico socio accomandatario e di maggioranza; - che l'azienda che intende conferire comprende un immobile industriale di categoria D, attualmente locato a terzi, che costituisce il piu' consistente valore patrimoniale della stessa; - che gli altri soci accomandanti verserebbero in contanti alla societa' oltre ad una quota del 10% di capitale sottoscritto anche un fondo sovrapprezzo; - che in sede di operazione di conferimento intenderebbe usufruire delle agevolazioni dettate dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, conferendo l'unica azienda a valore netto contabile; - che detta operazione di conferimento e' ricompresa fra quelle previste dall'art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per la quale e' ammesso l'interpello; - che l'operazione viene effettuata allo scopo di incrementare l'operativita' dell'impresa sia con l'apporto di nuovi mezzi finanziari che con l'apporto lavorativo di nuovi soci. CONSIDERATO che la richiesta del Sig. X tende a conoscere il parere del Comitato in ordine alla legittimita' dell'operazione cosi' da escludere: 1. eventuali profili di elusione ai fini IVA, dato il valore preponderante dell'immobile rispetto al resto del patrimonio; 2. eventuali profili di elusione ai fini IRPEF a seguito del versamento del sovrapprezzo da parte dei soci accornandanti. VISTO l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che consente il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in franchigia fiscale, rinviando la tassazione dei plusvalori latenti al momento della alienazione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento. CONSIDERATO: - che l'operazione come prospettata, non presenta profili elusivi, atteso che la costituzione di un fondo sovrapprezzo al momento dell'ingresso dei soci accomandanti nella compagine sociale assolve proprio alla funzione economica di rapportare al valore effettivo della societa', rimasto latente, la quota di partecipazione dei soci; - che l'eventuale distribuzione del sovrapprezzo al soci, riducendo - ai sensi dell'art. 44 del TUIR - il costo della partecipazione comporterebbe un corrispondente aumento dell'eventuale successiva plusvalenza; - che, anche qualora l'inimontare del fondo distribuito eccedesse il costo della partecipazione, la differenza concorrerebbe al reddito, posto che con la distribuzione del sovrapprezzo il conferente realizzerebbe il plusvalore latente della partecipazione; - che il valore dell'immobile rispetto al complessivo patrimonio aziendale non prefigura profili di elusione dell'imposta sul valore aggiunto in quanto, sempre che nella fattispecie sia effettivamente ravvisabile il conferimento di azienda, non assumono autonoma rilevanza i valori dei singoli beni; - che le suesposte considerazioni inducono a superare le perplessita' manifestate dalla Direzione Regionale delle Entrate in ordine alla sussistenza di valide ragioni economiche. DELIBERA il seguente parere: Il Comitato, in assenza di motivi che possano indurre l'Amministrazione finanziaria a disconoscere, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli atti prospettati dal sig. X ritiene che nella fattispecie possa trovare applicazione il disposto dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Resta impregiudicato il potere-dovere degli uffici di riscontrare la veridicita' dei fatti esposti e, in particolare, la configurabilita' di una cessione aziendale, nonche' l'assoggettamento a tassazione dei plusvalori realizzati a seguito della cessione delle quote o della eventuale restituzione di un sovrapprezzo eccedente il costo della partecipazione. Roma, 28 luglio 2000 Deposito: 28 luglio 2000
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