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Puoi essere più preciso ? A quale credito di imposta ti riferisci ?
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La legge a cui mi riferisco è la 388/2000. Ho letto che bisogna imputare a conto economico la quota relativa all'anno di competenza, in base alla durata d'ammortamento dei beni strumentali, e le quote restanti imputarle ai risconti passivi, in quanto quote di ricavi di competenza di esercizi successivi.
Le scritture, supponendo che il credito d'imposta totale sia 100 e la durata del bene strumentale di 10 anni, dovrebbero essere: Credito d'imposta a Altri Ricavi 10 / 10 Credito d'imposta a Risconti passivi 90 / 90 Confermate? Grazie
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La legge a cui fai riferimento origina dei contributi in conto impianti.
Ti segnalo questo articolo della collega Maria Antonietta Chiavaro, dove troverai qualche spiegazione in più ed attendibile. ciao Citazione:
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Danilo, guarda che per i crediti d'imposta ex art. 8 388/2000, per disposizione di legge non concorrono a formare la base imponibile e gli ammortamenti vanno fatti per intero sul costo del bene senza procedere a diminuire il valore del bene dal credito maturato.
Compro un bene 1000, ho un credito di 650, il bene lo ammortizzo per 1000 e non per 350. Almeno cosi' è per il credito ex art. 8 388/2000, per i contributi diversi in conto impianti vale il discorso dell'articolo citato. |
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Salve,
la natura del credito d'imposta ex art. 8 Legge 388/200 (più noto come Bonus Investimenti) è quella di contributo in c/impianti e questo a prescindere dal regime di tassazione. I contributi in conto impianti sono per definizione le somme erogate dalla Stato o da altri Enti pubblici come concorso al finanziamento degli investimenti in beni strumentali ossia come partecipazione pubblica all'acquisto, alla costruzione, all'ammordernamento o all'ampliamento di beni strumentali. Il concorso pubblico al finanaziamento degli investimenti privati può avvenire secondo: 1) la leva finanziaria : con l'erogazione di sovvenzioni in denaro; 2) la leva fiscale: sotto forma di crediti d'imposta che comunque forniscono somme alle imprese sia pure sotto forma di risparmi fiscali. Le sovvenzioni all'apparato strumentale, secondo il principio contabile n. 16 va gestite alternativamente: 1) come ricavi pluriennali da riscontare un funzione del grado di ammortamento raggiunto; 2) come rettifiche diminutive ai costi pluriennali iscritti in bilancio. Questo da un punto di vista civilistico che poi è il punto che conta ai fini del bilancio. Se come nel caso in discorso, la sovvenzione come correttamente riferito, non è imponibile ai fini IRES e IRAP, vuole dire che occorrerà effettuare in sede di dichiarazione una rettifica diminutiva del reddito di bilancio, nel quadro RF. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio Ultima modifica di Enrico Larocca : 21-02-2008 alle ore 14.27.16. |
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Sono perfettamente d'accordo.
Pero' non ricordo adesso dove avevo letto che civilmente potrebbe anche essere esatto non diminuire gli ammortamenti vista la natura agevolazione concessa con il credito d'imposta e considerato anche che il credito in oggetto deriva da un calcolo che deve tenere conto non solo del costo d'acquisto ma anche degli ammortamenti effettuati nell'anno, per cui non è agevole stabilire realmente quanto è il credito concesso su quel determinato bene soprattutto se nello stesso anno sono stati acquistati anche altri beni. |
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Il problema in ogni caso va gestito. Non si può, sotto il profilo economico-aziendale (e quindi di bilancio), non considerare il concorso pubblico nel finanziamento dell'immobilizzazione interessata, perchè diversamente significherebbe rappresentare un costo pluriennale in bilancio per valori maggiori di quelli effettivamente spesi e ciò in aperta violazione del principio di rappresentazione chiara e veritiera, non le sembra ?
Saluti
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