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Chiedo immensamente scusa agli utenti del forum per l'ennesimo quesito sui minimi, ma ho urgenza ( come di solito accade a chi ha scelto di fare sto mestieraccio ) di prendere una decisione e mi sono registrato apposta per chiedere un Vs autorevole parere.
Ho sottoposto il quesito anche all'AdE e al Sole24 ore. L'uno mi ha risposto il contrario dell'altro. Il quesito è il seguente: "Si chiede se un professionista che riceve in donazione un immobile strumentale ( cat catastale A/10 ) di valore superiore a 15 mila euro possa rientrare nel regime dei minimi, considerato che la norma inibisce l'utilizzo del regime a coloro che 'acquistano' beni strumentali superiori a 15.000 euro e non anche a coloro a cui i beni pervengono per altro titolo" Risposta dell'AdE: "Gentile Contribuente, il quesito da Lei proposto prevede una specifica interpretazione normativa che questo servizio non può dare. Ci limitiamo a segnalarLe che con circ. n.7 del 28/01/2008 punto 2.8 quesito G, a proposito di un'autovettura ricevuta in comodato d'uso, l'Agenzia ha chiarito che "i beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d'uso gratuito non possono considerarsi beni strumentali PER LA CUI ACQUISIZIONE SIA DOVUTO UN CORRISPETTIVO . . . gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della dterminazione del valore complessivo dei beni strumentali". La invitiamo a seguire sul ns. sito Agenzia delle Entrate (home) l'evoluzione interpretativa della norma." Risposta del Sole24 ore "Si ritiene che nella situazione esposta vi siano forti dubbi a che sia legittimo l'accesso al regime dei minimi, o meglio, per il 2008 sarebbe applicabile ma dal 2009 l'acquisto eseguito nel 2008 superiore inibirebbe il regime per l'anno successivo. Sotto questo profilo, non sembra rilevante la circostanza che la somma necessaria sia stata donata, poiché ciò attiene all'origine della provvista finanziaria, ma non disconosce che il professionista ha eseguito acquisto di beni strumentali per ammontare superiore a 15 mila euro. Del resto anche se il contribuente abbia ottenuto un prestito bancario per acquistare un bene, la provvista finanziaria non deriva da sue disponibilità, ma ciò non di meno si ha un investimento per acquisto del bene superiore al tetto di 15 mila euro disposto dalla norma" Che ne pensate? P.S. Scusatemi per la lunghezza del post, ma è necessario per evidenziare il differente punto di vista di entrambe le parti interpellate |
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Scusa, ma dov'è scritto che la donazione riguarda il professionista?
Io privato ricevo un regalo, quindi me lo concedo in comodato gratuito per la mia attività. Il professionista ce l'ha in uso, il privato è il proprietario.
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz) Niccolò |
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Salve,
l'accesso al regime dei minimi ritengo sia possibile nel suo caso, senza alcuna controindicazione. La norma contenuta nell'art. 1, co. 96 lettera b) stabilisce che non possono accedere al regime dei minimi coloro che nel triennio solare precedente hanno effettuato acquisti - e non acquisizioni termine che, ove fosse stato utilizzato nella norma, in sostituzione del termine acquisti, avrebbe comportato un'estensione della negazione d'accesso al regime in discorso, a qualunque operazione con la quale gratuitamente o a pagamento si traslava la proprietà o l'uso del bene - anche mediante contratti di appalto o locazione, pure finanziaria, di beni strumentali per ammontare superiore a 15.000 Euro. Che l'impostazione sia questa lo confermerebbe il successivo comma 97, laddove i fini della competenza temporale dell'operazione, si riporta all'art. 6 del Decreto IVA e al concetto di cessione e al simmetrico concetto di acquisto, che non può che riguardare le sole operazioni a titolo oneroso, non certo le donazioni. In questo senso si spiegherebbe la posizione dell'Agenzia delle Entrate sulla questione, con riferimento alla fattispecie dei beni strumentali in comodato d'uso gratuito, esclusi come parametro, dal limite per l'adozione del regime, anch'essa fattispecie per la quale si verifica l'acquisizione ma non l'acquisto. In conclusione, se lo scopo della norma era quello di escludere dall'accesso al regime dei minimi, soggetti che hanno posto in essere investimenti in beni strumentali, anche attraverso contratti d'appalto o di locazione, anche finanziaria, per ammontare "rilevante", non si capisce l'afferenza delle donanzioni agli investimenti, posto che le prime, non possono essere qualificate investimenti, termine che richiede un processo di trasformazione delle risorse finanziarie possedute in beni o servizi. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio Ultima modifica di Enrico Larocca : 22-02-2008 alle ore 21.45.10. |
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Intanto ringrazio i primi intervenuti. Anche io, Dr Larocca, concordo con Lei che possa rientrare nei minimi e il suo celere intervento mi conforta.
Adesso Le pongo allora un altra questione. Se il soggetto di cui sopra, privo di partita IVA, decidesse di acquistare i seguenti beni come privato: - autovettura - computer -scrivania e arredi vari - altri beni che si prestano ad essere usati in attività professionale per un valore complessivamente superiore ai fatidici 15 mila euro, potrebbe poi, successivamente all'acquisto, aprire partita IVA e inserire i suddetti beni ( oltre all'immobile che ha ricevuto in donazione ) nell'attività avvalendosi del regime dei minimi? In pratica, se un soggetto volesse aprire partita IVA nel 2008: - se, prima apre partita IVA e poi acquista i beni, nel 2009 sarà fuori del regime; - se, invece, prima di aprire partita IVA acquista i beni come privato e poi li inserisce nell'attività, non dovrebbe avere problemi negli anni futuri ( sempre ovviamente che Lui non faccia acquisti di beni strumentali durante l'attività per oltre 15 mila euro . E' corretta la mi interpretazione? |
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Uhm !!!
Il punto di discussione é se il conferimento in uso di beni personali del soggetto minimo, possa essere qualificato "acquisto aziendale" e come tale concorrere a formare il plafond di investimenti in beni strumentali da non superare, giusto ? Stando alla norma non credo si possa qualificare il conferimento in uso di un bene privato "acquisto". E' pur vero che chi conferisce un bene strumentale e chi lo acquista con contratto di compravendita o d'appalto, lo destina al medesimo percorso, in termini di utilizzo e di ricuperabilità economica, se il conferimento avviene in proprietà, ma nelle ditte individuali, v'è confusione tra sfera aziendale e sfera personale e solo in soggetti che redigono l'inventario possono distinguere attraverso l'annotazione o l'esclusione dall'inventario, quello che è aziendale da quello che è personale. Ma un "minimo" senza obblighi contabili, come fa a distinguere i beni appartenenti alla sfera personale da quelli appartenenti alla sfera aziendale ? Gliela dico in modo brutale: facessero meglio le norme se vogliono evitare un uso elusivo delle stesse e considerato che è dimostrato che il "minimo puro" paga di più di uno che adotta il regime ordinario, specie se ha carichi di famiglia, nessuno all'Agenzia delle Entrate, le solleverà delle eccezioni di comportamento elusivo. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio Ultima modifica di Enrico Larocca : 23-02-2008 alle ore 13.57.47. |
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La ringrazio di cuore, il suo autorevole parere mi conforta.
Concordo con Lei, in effetti la norma fa riferimento agli "acquisti" e non certo alla immissione di beni strumentali per un "valore superiore a" 15 mila euro. Quindi, se un soggetto trovasse convenienza ad utilizzare il regime dei minimi ( vuoi per semplicità, vuoi per evitare studi di settore etc) e decidesse di aprire partita IVA nell'anno 2008, sarebbe preferibile che egli faccia i suoi acquisti di beni strumentali PRIMA di aprire partita IVA, come soggetto privato. Saluti |
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Citazione:
Personalmente la considero operazioneelusiva. Concordo con quanto scritto dal Dr. La Rocca ritengo che le norme debbano essere scritte in maniera chiara ed univoca. Volevo solo aggiungere che le risposte che l'Agenzia fornisce attraverso il servizio della web mail non hanno la stessa valenza delle risposte date ad agli interpelli e ciò mi porta a pensare che l'Agenzia possa cambiare opinione molto repentinamente nel merito.
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Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! Ultima modifica di Contabile : 29-02-2008 alle ore 14.04.15. |
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A mio modesto parere, i beni della sfera personale non possono essere considerati come beni strumentali, men che mai se acquistati prima dell'inizio dell'attività.
Se passasse questa linea, davvero nei minimi non ci rientra più nessuno. Neanche il neo avvocato che ha ricevuto dai genitori la macchina nuova come regalo di laurea!
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Citazione:
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Citazione:
Mi sembra sia un operazione tesa ad "eludere" ma non so con "quanto e quale" vantaggio fiscale tuttavia.....
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