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  #1 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 10.14.30
Junior Member
 
Data registrazione: 17-04-2008
Messaggi: 6
Paolo77 is on a distinguished road
Predefinito Elenco Clienti Fornitori e Avvocati

Buona giornata, ho un quesito su questi "benedetti" elenchi clienti e fornitori. Negli studi legali accade spesso di fatturare gli onorari ai clienti (dunque utilizzando i loro dati) mentre la parcella è materialmente pagata da un terzo soggetto (compagnie di assicurazione, enti, ecc....). Leggendo la normativa e le circolari ho inteso che bisogna indicare nell'elenco i dati presenti in fattura, dunque nel caso di cliente persona fisica per quest'anno si possono omettere tali dati. IL DUBBIO.... ma visto che chi paga la parcella (ed effettua la ritenuta d'acconto) è una persona giuridica con partita iva, i dati dell'avvocato non saranno indicati nel loro elenco fornitori? Se ciò si verificasse l'avvocato non rischia un accertamento nel caso in cui venisse effettuato un controllo incrociato? Ringrazio preventivamente chiunque possa darmi un parere in materia
Paolo
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  #2 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 16.45.22
Junior Member
 
Data registrazione: 12-02-2007
Messaggi: 13
danielab72 is on a distinguished road
Predefinito

come fa l'assicurazione che paga la parcella dell'avvocato ad inserire lo stesso nel proprio elenco clienti/fornitori se non ha in mano una fattura propria, essendo la parcella intestata al cliente?!
...e come fa poi un avvocato ad emettere parcella ad un cliente privato (senza partita iva) con la "ritenuta d'acconto" che poi in realtà versa un altro soggetto??
...penso che la parcella dovrebbe essere emessa al privato senza ritenuta d'acconto, poi il rapporto che intercorre tra il cliente e l'assicurazione che gli paga le spese legali non dovrebbe riguardare l'avvocato, che resta in rapporto solo con il proprio cliente privato che, per il 2007, non va ancora indicato nell'elenco in oggetto.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 17.16.54
Junior Member
 
Data registrazione: 17-04-2008
Messaggi: 6
Paolo77 is on a distinguished road
Predefinito

Ciao Daniela, tale comportamento sembra strano ma è consuetudine di molte assicurazioni (non di tutte) richiedere che l'avvocato intesti
la fattura a nome del cliente pur essendo loro materialmente a pagare la parcella. A riprova di ciò il precedente governo, nell'ambito
della lotta all'evasione, ha imposto alle assicurazioni di effettuare una comunicazione annuale (ovviamento non sto parlando dell'elenco clienti fornitori) dove indicare i dati dei risarciti e i dati di soggetti terzi
(avvocati, periti, medici legali....) che all'interno del sinistro hanno ottenuto dall'assicurazione il pagamento di un onorario. Anche io credo che all'interno del nostro "amato" elenco clienti fornitori si debbano indicare i dati presenti in fattura ma il dubbio permane .
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  #4 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 17.20.49
Junior Member
 
Data registrazione: 22-01-2008
Messaggi: 2
sparviero is on a distinguished road
Predefinito Fattura avvocato

Vorrei dare un contributo alla discussione sulle fatture degli avvocati. E' vero a volte capita che gli avvocati emettono la fattura al proprio cliente e poi paga l'assicurazione che provvede anche alla ritenuta, per cui in questi casi come bisogna comportarsi ai fini della compilazioine degli elenchi clienti e fornitori? Grazie.
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  #5 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 17.24.54
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Data registrazione: 23-10-2007
Messaggi: 60
giusy is on a distinguished road
Predefinito Elenchi E Minimi

Mi Inserisco Nella Discuzzione Perche' Mi Sorge Il Dubbio Se Un Contribuente Che Nel 2008 Ha Aderito Al Regime De I"minimi" Debba Presentare Per Il 2007 Gli Elenchi Clienti E Fornitori.
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  #6 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 18.16.47
Senior Member
 
Data registrazione: 27-02-2007
Messaggi: 189
maxrobby is on a distinguished road
Predefinito ..........

Esiste un altro post identico nel quale si è concordato che le fatture emesse da un avvocato al proprio cliente persona fisica, ma pagate ad esempio da una società assicurativa, non vanno inserite nell'elenco clienti 2007.
Aggiungo poi quanto segue, perchè l'argomento è alquanto ostico.
(estratto da un articolo)
La disciplina delle spese nel processo civile si fonda sul principio della soccombenza, secondo il quale "il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Il principio della soccombenza trova una mitigazione nell'articolo 92 c.p.c., in quanto conferisce al giudice il potere di compensare le spese processuali in tutto o in parte, qualora vi sia una soccombenza parziale o vi siano giusti motivi.
In caso di condanna al pagamento delle spese processuali, l'articolo 93 c.p.c. prevede, inoltre, che il difensore con procura, possa chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna la parte soccombente, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese da lui stesso anticipate. L'avvocato con la richiesta di distrazione delle somme in suo favore a carico della parte soccombente non libera il proprio cliente, che rimane vincolato a tale obbligazione in caso di compensazione totale o parziale delle spese processuali.

Da quanto sopra, si evince che ciascuna sentenza potrà stabilire che, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il soccombente rimborsi alla controparte le spese da questa sostenute, fatta salva l'ipotesi della compensazione; oppure, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., che vi sia la distrazione a favore dell'avvocato della parte vittoriosa degli onorari non riscossi e delle spese anticipate.

Nel primo caso, tra parte soccombente e parte vittoriosa si instaura un nuovo rapporto giuridico obbligatorio; nel secondo, invece, è l'avvocato della parte vittoriosa, detto anche "distrattario" o "antistatario" che si rivolge direttamente al soccombente, inserendolo in un rapporto a quest'ultimo completamento estraneo.

Il corretto inquadramento fiscale delle due situazioni è diverso, in quanto i presupposti e i soggetti coinvolti cambiano.

CASO A) Sentenza con condanna al rimborso delle spese
Come abbiamo detto, nel caso in esame, nella sentenza il giudice stabilisce la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa.
In tale ipotesi, all'ordinario rapporto tra committente e prestatore del servizio (vincitore della lite e il suo difensore), si aggiunge il rapporto tra debitore e creditore (soccombente condannato e vincitore), che si estrinseca sostanzialmente nel rimborso del primo di varie entità monetarie (onorario, spese, Iva, eccetera) a favore e su richiesta del secondo, con le precisazioni che seguono.
Si noti, infatti, che ai fini Iva, l'articolo 18 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. In altri termini, l'avvocato, patrocinante del cliente vittorioso, deve addebitare l'imposta inerente alle spese legali al cliente medesimo.
Ciò comporta che il prestatore di servizio deve emettere la fattura nei confronti del proprio cliente, con indicazione dell'importo dovuto a titolo di onorario, delle spese e della relativa imposta addebitata (articolo 21 del Dpr n. 633/72).
La parte vittoriosa avrà diritto a ottenere il rimborso dell'onorario, delle spese processuali e dell'Iva, salvo che per quest'ultima essa abbia titolo a esercitare la detrazione.
Infatti, come precisato nella risoluzione n. 91/E della direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario "il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri, è tenuto al pagamento dell'imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa".

Si ricordi che il pagamento dell'Iva da parte del soccombente avviene non a titolo di rivalsa, ma a titolo di condanna, quindi senza possibilità di detrazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 633/72

Ai fini dell'obbligo di effettuazione e successivo versamento della ritenuta d'acconto, poiché il pagamento dell'onorario viene effettuato direttamente dal cliente vittorioso, è evidente che, se esso assume la qualifica di sostituto di imposta, dovrà procedere al versamento della ritenuta d'acconto. Qualora, invece, sia, ad esempio, un privato non avrà alcun obbligo
Ai fini delle imposte sul reddito, posta l'inerenza all'esercizio dell'attività di impresa o dell'attività libero professionale, la somma addebitata dall'avvocato al proprio cliente rappresenta per quest'ultimo un costo deducibile.
Tuttavia, il successivo rimborso ottenuto dal soccombente rappresenterà materia imponibile, conducendo a una totale neutralità fiscale dell'operazione medesima, come previsto dallo stesso provvedimento del giudice.
Il soccombente, invece, vedendosi riaddebitare gli onorari e le spese, con le precisazioni sopra esposte, sarà il soggetto effettivamente "colpito" dal quantum dovuto, tanto che, qualora il tutto inerisca la sua attività di impresa, arte o professione, avrà titolo per considerarlo costo d'esercizio.
Ciò varrà anche per l'Iva eventualmente chiamato a rifondere, che verrà considerata costo d'esercizio, unitamente agli altri importi.
Il totale dovuto, certo e oggettivamente determinabile, in quanto derivante da una sentenza avente efficacia esecutiva, è "deducibile per competenza, e cioè ai sensi dell'articolo articolo 109 nuovo Tuir, nell'esercizio in cui la sentenza medesima è venuta a giuridica esistenza, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pagato o meno".

CASO B) Sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del legale.
Come detto, in tal caso, il legale della parte vittoriosa chiede al giudice la distrazione a proprio favore delle spese e degli onorari dovuti dalla parte soccombente.
In tale ipotesi, l'ordinario rapporto tra committente e prestatore del servizio (parte vittoriosa e il suo avvocato) si "allarga", attraendovi anche il soccombente.
Infatti, il difensore della parte vittoriosa pretenderà il pagamento di quanto dovutogli direttamente dal soccombente, lasciando fuori il suo cliente, con le precisazioni che seguono. Si noti, infatti, che ai fini Iva, valgono le medesime considerazioni sopra espresse. Pertanto, l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza (circolare 203/E/1994).
Anche in questo caso, il quantum del pagamento dipende dal fatto che il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d'imposta e la sentenza afferisca l'esercizio della sua attività di impresa, arte o professione.
Infatti, come sopra evidenziato, qualora egli abbia titolo di recuperare l'imposta in sede di esercizio del diritto di detrazione ex articolo 19 del Dpr n. 633/72, l'avvocato potrà farsi pagare dal soccombente solo gli onorari e le spese, mentre richiederà l'importo dell'Iva direttamente al suo cliente.
Invece, nel caso di impossibilità per il cliente vincitore di detrarre l'Iva, l'avvocato distrattario pretenderà dal soccombente anche l'importo dovuto a titolo dell'imposta suddetta (l'avvocato nella quietanza a saldo dovrà indicare di aver percepito anche l'imposta)
Ai fini dell'obbligo di effettuazione e successivo versamento della ritenuta di acconto, occorre ricordare che l'articolo 25 del Dpr n. 600/1973 statuisce l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo, "ancorché ...rese a terzi o nell'interesse di terzi". Quindi, come precisato nella circolare 203/E del 6 dicembre 1994, se il soccombente riveste la qualifica di sostituto di imposta, sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso
ai fini delle imposte sul reddito, anche in questo caso, si avrà la totale neutralità fiscale per la parte vincitrice e, di contro, la piena deducibilità (a patto che sussistano i necessari requisiti) per la controparte soccombente. Rispetto al caso A), la differenza è solamente procedurale, in quanto qui si evita il doppio passaggio di denaro, il primo dal committente all'avvocato e il secondo dal soccombente al committente.

Spero di essere stato d'aiuto.
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  #7 (permalink)  
Vecchio 18-04-2008, 18.21.19
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Originalmente inviato da giusy Visualizza messaggio
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Più che un dubbio direi una certezza
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
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