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E' Obbligatorio Indicare Nell'atto Costitutivo Di Una Cooperativa A Mutualita' Prevalente In Base Alla Legge 59/1992 Che Il 3% Degli Utili Deve Essere Riservato Al Fondo Mutualistico?
La Legge 311/2004 C. 468 Non Ha Abrogato Tale Disposizione? |
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Hai perfettamente ragione sulla questione dell'abrogazione della norma speciale.
Pur tuttavia, il codice civile all'art. 2518 punto 9) stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare le norme di ripartizione degli utili e il 2536 co. 2 stabilisce che una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Secondo quale legge sono fissate le modalità di corresponsione delle quote di utili ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ? Cioè il riformato codice civile per la parte societaria nel quale era stata trasfusa all'art. 2536 la norma contenuta nella legge 59/1992, è stata resa monca con il provvedimento della Finanziaria 2005 da te citato. Qual è la conseguenza ? Che se una legge diversa dalla legge 59/1992 stabilisce che in un certo comparto cooperativistico va effettuato l'accantonamento fissandone misura e modalità, occorre attuarla. Ma se l'atto costitutivo non disciplina questo caso, occorre preventivamente modificarlo ? Saluti Ultima modifica di Enrico Larocca : 14-05-2007 alle ore 12.41.12. |