
Originariamente Scritto da
vincenzo0
L'argomento, a mio avviso, non é da forum, a causa della notevole complessità e astrusità della norma in materia (addirittura lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 117/2006/T, esprime forti perplessità in materia):
Tuttavia, le scrivo di seguito ulteriori elementi di riflessioni sul Suo quesito:
A lei e agli lettori del forum le ulteriori possibili valutazioni e soluzioni:
Come ha indicato la circolare ADE n. 28 del 4.8.2006, <<La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), all'articolo 1, comma 497, ha introdotto - in deroga all'articolo 43 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 - un criterio di determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che intervengano fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali.
In tali ipotesi, ovvero in presenza dei requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalla norma, la parte acquirente puo' richiedere – con dichiarazione resa al notaio e recepita nell'atto - che la predetta base imponibile sia costituita dal valore catastale dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto medesimo.>>
In tale contesto, il D.L. n. 223/2006, ha introdotto un nuovo adempimento per i contribuenti.
Infatti, al momento della cessione dell'immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:
- le modalità di pagamento;
- eventuale ricorso ad attività di mediazione;
- eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
Se tale dichiarazione viene omessa, o è resa in modo mendace o è incompleta, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 10.000,00.
Infine, nel Suo breve esempio non ha indicato la Seguente:
esempio: Rendita catastale 1.200 moltiplicata per 100 = 120.000 (intanto, quindi, non si tasserebbe su 12.000, ma su 120.000).