Segnalo che in base alla risposta 3.6=> reverse-charge: costruzione ed installazione infissi, resa nel corso del Forum Fiscale 2007 organizzato da Italia Oggi riportato in Italia Oggi del 24/01/2007 pag. 28, è stato chiarito che l'applicazione del reverse-charge postula che le prestazioni, siano rese nel quadro di un'attività riconducibile al gruppo F della tabella dei codici di attività ATECO. Se l'impresa che rende la prestazione non ha ha un codice di attività incluso nel gruppo F non rientra nell'obbligo di reverse-charge. Nel quesito, infatti, si fa riferimento all'attività di falegnameria con produzione e posa in opera degli infissi che non essendo riconducibile ad attività edile non è soggetta al reverse-charge, indipendemente dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore e il committente. In effetti, contrariamente a come si pensava - e cioè che fosse determinante il tipo di contratto reso nel settore edile per stabilire l'obbligo o meno di reverse-charge - ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di inversione contabile, è fondamentale che il prestatore, per il codice di attività posseduto, sia incluso nel settore edile e che ovviamente stipuli un rapporto contrattuale riconducibile al sub-appalto.
Ultima modifica di Enrico Larocca : 25-01-2007 alle ore 19.46.18.
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