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  #1 (permalink)  
Vecchio 23-02-2007, 10.56.35
Senior Member
 
Data registrazione: 29-12-2006
Messaggi: 107
sifabbroni is on a distinguished road
Predefinito Nuovi Reati Tributari

A seguito della manovra d'estate sono stati introdotti nuovi reati tributari quale ad esempio l'omesso versamento di iva.
Ho il caso in cui un soggetto omette il versamento di iva pari ad Euro 100.000 (quindi superiore ai 50.000 previsti dal D.l. del 4/07/2006.)
Entro il 27 Dicembre egli può sanare la sua situazione ma deve per forza versare tutti i 100.000 o basta solo che versi l'importo necessario per scendere sotto la soglia dei 50.000?
  #2 (permalink)  
Vecchio 23-02-2007, 15.28.35
Administrator
 
Data registrazione: 12-09-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 7,530
danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto
Predefinito

Proprio poco tempo fa sono stato interpellato per un caso analogo.
Il reato si consuma se il versamento non viene effettuato entro il termine per il versamento dell’acconto iva dovuto per l’anno successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata.
Quindi, poiché la legge è in vigore dal 4/7/2006, si ha che l’omesso pagamento dell’Iva dovuta nel 2005 per almeno 50.000 euro diventa reato se il contribuente non provvede a versarla entro il 27/12/2006. E’ anche vero che tale interpretazione è quella dell’amministrazione finanziaria, che non è esente da critiche nella misura in cui essa configura un reato in merito ad omissioni compiute nel 2005, ma è evidente che una censura potrà avvenire solo dalla Corte Costituzionale.
Quindi, per l’Iva dovuta in riferimento al 2006, il termine entro il quale è possibile evitare il compiersi del reato è il 27/12/2007.

Fatta tale premessa, necessaria per spiegare le conclusioni, il problema è verificare se il versamento di quanto basta a diminuire il debito al di sotto di euro 50.000 possa servire ad escludere la formazione del reato.
Al riguardo, si nota come la lettera della norma lasci sufficiente spazio ad una simile interpretazione, ma solo in una particolare fattispecie.
In altre parole, si tratta di un reato che nasce nel momento in cui viene omesso il versamento di almeno 50.000 euro DELL’IVA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE, che sostanzialmente diventa perseguibile NON PRIMA del 27/12 dell’anno successivo; pertanto, non sembra che ci possano essere dubbi ad affermare che se una impresa non ha versato iva per euro 100.000, e provveda a versare 55.000 euro entro il 27/12, abbia evitato il formarsi del reato solo se contestualmente ai 55.000 euro abbia versato anche le sanzioni ridotte e gli interessi legali previsti per il caso di ravvedimento operoso; in tal caso, infatti, il debito che viene fuori dalla dichiarazione annuale dovrà necessariamente essere di 45.000, importo che non causa il nascere del reato in discorso.
In conclusione, se entro il 27/12 il contribuente versa:
- 55.000 euro, il reato si consuma ugualmente;
- 55.000 euro + la sanzione del 6%, + gli interessi del 2,5% in ragione di anno, provvedendo a compilare la dichiarazione iva come previsto, il reato non viene commesso.
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