
Voglio provare a fare il punto sulle ultime disposizioni relaive ai mezzi aziendali.
Mi è parso di capire che per quanto riguarda le autovetture o i finti autocarri non vi sia più almeno per le imprese, la possibilità di dedurre i costi ad essi relativi almeno per quanto riguarda Irpef ed Irap, mentre è stata inserita la possibilità di dedurre l'iva secondo il principio dell'inerenza, minimo (40%).
Stesso discorso per i professionisti con la variante che ai fini del reddito la deduzione si abbassa dal 50% al 25%.
Mi rimane un dubbio, (supponendo che quanto esposto sopra sia esatto), nell' ipotesi che un impresa abbia un autocarro è che questi venga utilizzato in ausilio alle operazioni principali (es: azienda commerciale che effettua consegne attraverso il furgone), è salvo il principio della strumentalità del bene? oppure bisognerebbe interpretarla in maniera stringente è considerare strumentale per es: solo l'autocarro per l'autotrasportatore?