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Grazie Patty per il link, interessante discussione direi e strettamente collegata alla questione del mio post...
Ho letto (devo dire mi sono anche divertito) ma mi pare proprio che non si sia arrivati ad una conclusione certa sul fatto che fatture non inerenti debbano essere obbligatoriamnete registrate e, collegando al mio post, comparire nell'elenco clienti e fornitori. Per cui il dubbio per la verità mi resta. L'idea che che mi son fatto è la seguente: 1) Per soggetti in contabilità semplificata: non registrare una fattura non inerente non genera problemi (la presenza del numero di P. iva sulla fattura non ne determina l'inerenza all'attività di cui all'art. 25 del dpr 633/72) 2) Per soggetti in contabilità ordinaria: se la fattura non inerente viene pagata dalla cassa o banca della società, allora la fattura non inerente va registrata non tanto per motivi fiscali ma per motivi contabili dovendo tener conto del movimento. Ma se viene pagata (come nel caso da me prospettato) brevi manu dal socio, non ingerisce con cassa e banca quindi si torna al primo caso e non si registra nulla... Ma forse sono troppo ottimista, che ne dite?
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Ciao Finisher. Buongiorno.
Come promesso rieccomi con una nuova "architettura contabile" Ci ho riflettuto ed alla fine questa la mia conclusione. Al tuo posto io mi comporterei così. Registrerei tutte le fatture nel 2008 (ci sono due anni ti tempo per registrarle) senza dedurre nulla come costo e come IVA con un diversi a fornitore. Considerato che è stato il socio a pagare dette fatture mi registro la scrittura di pagamento (Fornitore x a Socio c/anticipazione). Poi mi storno il costo contabilizzato comprensivo dell'IVA indetraibile accendendo un conto di credito nello SP (Crediti v/socio x) Poi storno l'anticipazione effettuata dal socio con un Socio c/anticipazione a Credito v/socio x). Mi sono tolto il pensiero dell'elenco fornitori, ho "inquinato" il meno possibile il mio conto economico ed il mio stato patrimoniale. Amen. Che ne pensi?
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Ozio: un intervallo di lucidità nel caos della vita.
Ambrose Bierce |
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Grazie Contabile per la perseveranza
![]() Vado di fretta e voglio pensarci meglio, poi ti dirò. Di primo acchito mi lascia perplesso la creazione di un credito da: crediti v/socio x a costi indeducibili Mi pare che accendere un credito senza emettere fattura al socio per "rivendita dei beni" non sia il massimo. Tornando alla radice della questione (far figurare o meno le fatture d'acquisto 2007 in elenco c/f), se registro nel 2008 dopo il 29/04/08, eludo il problema. Non compaiono in elenco 2008 perchè registrate dopo il 29/04/08, non compariranno il elenco 2009 perchè datate 2007. Mi sovviene l'osservazione che è pur vero che ai fini iva ho 2 anni per detrarre l'iva, ma non per questo posso non registrare il costo se non dimostro che non possiedo la fattura (senza parlare poi dell'obbligo di autofatturazione in caso di mancata emissione del fornitore), per cui ritengo che siano casi proprio ai limiti. Comunque come detto ci penserò. Lo so cosa pensi, che voglio botte piena e moglie ubriaca, ma invero mi basterebbe un appliglio formale per non dover considerare 'ste maledette fatture non inerenti in contabilità, in sostanza poter sostenere (come trattato in altra discussione segnalata da Patty) che le fatture non inerenti non si registrano. Ma come detto nessuno ha saputo dare elementi certi per risolvere il dubbio allora avanzato da Niccolò. Grazie e alla prossima. |
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Citazione:
Citazione:
Facci cqm sapere cosa hai deciso. Ciao
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Ozio: un intervallo di lucidità nel caos della vita.
Ambrose Bierce |
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Forse ci sono!
Per non ricadere nella necessità di dover indicare le fatture non inerenti nell'elenco clienti e fornitori, che come visto genera nel caso prospettato la necessità di allestire le citate "architetture contabili", che come una coperta corta coprono di qua ma scoprono il finaco di là, mi sono concentarto sulla ricerca di appigli legittimi per non dover inserire tali fatture nell'elenco. Ecco la mia "architettura", non "contabile", ma "normativa": Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 25/05/07 recita al punto 3.2 "Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, è inoltre possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni: ... - operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;" Ho cercato di capire quali fossero tali fatture da non registrare; normalmente ci si riferiche a quei regimi che prevedono l'esenzione dall'adempimento relativo alla tenuta dei registri iva, come le nuove iniziative, i marginali (art. 13 e 14 della 388/2000) o quelli della 398/91 (associazioni sportive) o i nuovi contribuenti minimi. Ma esiste una disposizione normativa applicabile a tutti i contribuenti in tema esonero dall'obbligo di registrazione cioè quella del DPR del 9/12/1996 che all'art. 6 comma 7 stabilisce che le fatture per le quali ricorrano le condizioni di indetraibilità dell'iva non c'è obbligo di registrazione. Per cui, per il combinato disposto (come dicono quelli che parlano bene) del punto 3.2 del provvedimento 25/05/07, dell'art. 6 comma 7 del DPR 695/96 e dell'art. 19 del dpr 633/72, per le fatture non inerenti all'attività vale l'esclusione dall'elenco clienti e fornitori. Adesso ditemi se il mio discorso vi sembra corretto... Ogni parere è sempre utilissimo! Ma guarda te che cosa tocca fare per un'adempimento inutile come 'sti elenchi!!! ![]() P.S. Aggiungo che la circolare 53 del 3/10/2007 al punto 3.2.2.2 recita "Esoneri per gli anni 2006 e 2007 In sede di prima applicazione, ossia per i soli anni d’imposta 2006 e 2007, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ha previsto che i fornitori possano essere individuati solo con la partita Iva. Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007, sono state escluse dall’elenco fornitori: 1. le fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del dPR n. 695 del 1996; 2. le operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: trattasi, ad esempio (N.D.R. - "AD ESEMPIO" COMPORTA CHE NON SIA UN ELENCAZIONE ESAUSTIVA, MA SOLO INDICATIVA, PER CUI CI POSSONO ESSERE ANCHE ALTRI CASI COME QUELLO DA ME INDICATO), degli acquisti effettuati nell’ambito di una nuova attività o un’attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, degli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972. Ultima modifica di Finisher : 19-04-2008 alle ore 12.15.45. |
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