Le associazioni sportive dilettantistiche che, esercitando l'opzione prevista dall'articolo 1 della legge n. 398/1991, poiché sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, non sono tenute a presentare l'elenco clienti e fornitori.
Tali organismi, infatti, rientrano tra quei soggetti per cui il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 ha stabilito l'esonero, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, dalla comunicazione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute "per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva".
Tutto ciò é stato chiarito, oggi, dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 171/E del 23 aprile 2008.
Un saluto a tutti.
Vincenzo D'Andò
Citazione:
Originalmente inviato da en.77
Ho letto l'opinione di vincenzo0 ma mi resta il dubbio.
Stavo leggendo ad esempio, sull'argomento la Circ.Tributaria di una nota soc. di formazione e leggo scritto:
per l'anno 2006 e 2007 è previsto l'esonero per coloro i quali non è prevista la registrazione ai fini iva delle fatture emesse e di quelle ricevute (purchè l'esonero coinvolga tutte le fatture). provv.del 25/05/2007 punto 3.1
Rientrano tra questi soggetti:
- soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive (l.388/00 art.13)
- sogg. che adottano il regime (abrogato dal 2008) delle att. marginali (l.388/00 art.14)
- assoc. sportive (e assimilate) che applicano (nel rispetto delle condiz. previste) il regime della l. 398/91 trattandosi di soggetti obbligati a numerare e conservare le ft. di acquisto e quelle emesse, ma non a registrarle a fini iva (la pensava così anche F.G. Poggiani in un articolo apparso su Italia Oggi il 12/10/2007).
|