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Salve,
eccomi nuovamente qua a parlare di immobili! Ma ho un grande dubbio, solo voi mi potete aiutare........ Un'impresa di costruzioni nel 2003 cede senza prelimirare scritto una civile abitazione per cui inizia a fatturare gli acconti ricevuti, con I.V.A. al 4% (prima casa) sino al famoso D.L. 223 del Luglio 2006, per gli acconti successivi a tale data ha emesso fatture esenti ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. 633/72, ovviamente lasciando sospesi i ricavi per imputarli all'esercizio di definizione dell'atto di vendita. Ora è arrivato il momento di fare questo benedetto atto ed un grande dubbio mi avvolge..... L'importo di vendita, concordato nel 2003, verrà oggi assoggettato solo all'imposta di registro per intero, visto che per gli immobili il momento impositivo è la stipula dell'atto di cessione.... Per evitare di far pagare all'acquirente, per gli importi fatturati precedentemente al Luglio 2006, sia l'IVA che l'imposta di registro, posso emettere delle note di variazione, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/72? Il termine di un anno indicato nell'articolo 26 D.P.R. 633/72, per gli immobili decorre dalla stipula dell'atto o dal momento in cui è sorto l'obbligo, in questo caso incasso di acconti? Mi sembra assurdo che su parte del valore dell'immobile si debba pagare sia l'IVA che l'imposta di registro!!!! Mi auitate perfavore!? Grazie. |
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Citazione:
Così come il momento impositivo per gli immobili è la stipula dell'atto, è anche vero che se vengono emesse fattura in epoca anteriore, il momento impositivo viene considerato quello di emissione. Quindi il discorso dell'anno per la nota di credito a mio parere non c'entra. ciao |
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Vedi circolare 12/E del marzo 2007. C'è il caso tuo analizzato. Risposta n° 3
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Riporto uno stralcio
Tuttavia, per evitare la duplice tassazione delle cessioni di immobili che hanno scontato l'Iva in sede di pagamento dell'acconto di corrispettivo e che risultano assoggettate ad imposta proporzionale di registro all'atto del trasferimento per effetto delle modifiche introdotte, nel corso del perfezionamento del contratto, dall'art. 35 del sopra richiamato decreto-legge, si deve ritenere che l'imposta proporzionale di registro si applichi su una base imponibile, considerata al netto dell'acconto già assoggettato ad Iva (il medesimo criterio deve essere adottato anche nella ipotesi in cui entro i quattro anni successivi alla ultimazione del fabbricato sia pagato l'acconto in regime di imponibilità ad Iva, e, successivamente, sia pagato il restante corrispettivo, in regime di esenzione). |