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Torna indietro   FORUM - Il Commercialista Telematico > Argomenti di discussione > Manovre fiscali 2011-2012 e Finanziarie 2008/2009/2010
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  #1 (permalink)  
Vecchio 09-02-2012, 10.48.38
Junior Member
 
Data registrazione: 27-11-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 26
lulina is on a distinguished road
Predefinito omessa presentazione spesometro

Salve,
sapete dirmi se l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche alla mancata presentazione dello spesometro?
Ho letto che per l'omessa presentazione si applica la sanzione compresa tra 258 e 2.065 ma non riesco a trovare nessun riferimento riguardo il versamento della sanzione ridotta (1/8 del minimo).
Io credo sia applicabile ma ne vorrei essere certa.
Grazie
Daniela
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  #2 (permalink)  
Vecchio 09-02-2012, 15.42.45
Senior Member
 
Data registrazione: 19-07-2007
Residenza: Firenze
Messaggi: 6,485
Niccolò is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a Niccolò
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da lulina Visualizza messaggio
Salve,
sapete dirmi se l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche alla mancata presentazione dello spesometro?
Ho letto che per l'omessa presentazione si applica la sanzione compresa tra 258 e 2.065 ma non riesco a trovare nessun riferimento riguardo il versamento della sanzione ridotta (1/8 del minimo).
Io credo sia applicabile ma ne vorrei essere certa.
Grazie
Daniela
Non ho riferimenti per confermarlo, ma da qualche parte l'ho letto anch'io.
__________________
Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
Niccolò
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  #3 (permalink)  
Vecchio 09-02-2012, 17.10.09
Junior Member
 
Data registrazione: 27-07-2011
Messaggi: 27
Sebas is on a distinguished road
Predefinito

Si, è possibile, il riferimento..circolare Ade 24e 30.05.11.
Sebas
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  #4 (permalink)  
Vecchio 10-02-2012, 12.11.55
Member
 
Data registrazione: 30-09-2010
Messaggi: 163
VIRGILIO77 is on a distinguished road
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da lulina Visualizza messaggio
Salve,
sapete dirmi se l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche alla mancata presentazione dello spesometro?
Ho letto che per l'omessa presentazione si applica la sanzione compresa tra 258 e 2.065 ma non riesco a trovare nessun riferimento riguardo il versamento della sanzione ridotta (1/8 del minimo).
Io credo sia applicabile ma ne vorrei essere certa.
Grazie
Daniela
la sanzione è di 32 o 64 euro ?
qual'è il codice tributo del ravvedimento e l'anno di riferimento?
si può presentare entro il 30/04/2012
Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 10-02-2012, 12.14.46
Member
 
Data registrazione: 30-09-2010
Messaggi: 163
VIRGILIO77 is on a distinguished road
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da Sebas Visualizza messaggio
Si, è possibile, il riferimento..circolare Ade 24e 30.05.11.
Sebas
confermo che il riferimento è alla circolare citata ;
da qualche parte ho letto che l'importo della sanzione è 32 euro , in altra parte 64 euro qual'è l'importo esatto, e il codice tributo e l'anno da indicare nel modello F24?
per lo spesometro 2010 è possibili ravvedersi solo entro il 30/04/2012

GRAZIE PER I CHIARIMENTI
Rispondi citando
  #6 (permalink)  
Vecchio 17-02-2012, 08.53.04
Junior Member
 
Data registrazione: 27-11-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 26
lulina is on a distinguished road
Predefinito

Ho inviato una mail all'Agenzia delle Entrate che oggi risponde così alla mia richiesta di informazione:
Gentile contribuente, l'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471." Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Si evidenzia che entro 1 anno dalla violazione la sazione è ravvedibile con il versamento di 1/8 di euro 258,00 utilizzando il codice tributo "8911". Distinti saluti.
Rispondi citando
  #7 (permalink)  
Vecchio 17-02-2012, 10.24.45
Member
 
Data registrazione: 30-09-2010
Messaggi: 163
VIRGILIO77 is on a distinguished road
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da lulina Visualizza messaggio
Ho inviato una mail all'Agenzia delle Entrate che oggi risponde così alla mia richiesta di informazione:
Gentile contribuente, l'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471." Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Si evidenzia che entro 1 anno dalla violazione la sazione è ravvedibile con il versamento di 1/8 di euro 258,00 utilizzando il codice tributo "8911". Distinti saluti.
allora è possibile ravvedere la mancata presentazione dello spesometro per il 2010? l'anno di riferimento del codice tributo 8911 qual'è? io sapevo che era possibile ravvedersi solo prima dell'invio di quella riferita al 2011?
Rispondi citando
  #8 (permalink)  
Vecchio 17-02-2012, 16.20.54
Junior Member
 
Data registrazione: 27-11-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 26
lulina is on a distinguished road
Predefinito

Io ho fatto pagare F24 con codice tributo 8911 anno 2010 importo € 32,25
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  #9 (permalink)  
Vecchio 27-04-2012, 17.17.15
Senior Member
 
Data registrazione: 28-08-2007
Residenza: (Ba)
Messaggi: 1,667
ergo3 is on a distinguished road
Predefinito

5. Termini di invio della comunicazione
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il
30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno
d'imposta precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato,
dal provvedimento, al 31 ottobre 2011.
Come peraltro chiarito al precedente paragrafo 3.3., per le operazioni
relative all’anno d'imposta 2010, l’importo delle operazioni da comunicare è
elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che
intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del
mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad
applicazione di alcuna sanzione. 18
E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti,
sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le
condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, l’istituto del ravvedimento operoso..
6. Sanzioni
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010
dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione,
nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad
un massimo di 2.065 euro.

A ME SEMBRA CHE IL RAVVEDIMENTO SIA RIFERITO ALLA RETTIFICA.
Che rottura!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
"...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità")
Rispondi citando
  #10 (permalink)  
Vecchio 28-04-2012, 09.31.17
Administrator
 
Data registrazione: 12-09-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 25,997
danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto Manda un messaggio tramite Skype™ a danilo sciuto
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da ergo3 Visualizza messaggio

A ME SEMBRA CHE IL RAVVEDIMENTO SIA RIFERITO ALLA RETTIFICA.
Che rottura!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E' così, ma non vedo il problema. Mandi un elenco "come viene" e guadagni 30 gg per la rettifica, no?
__________________
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Rispondi citando
sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

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