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Mi pare di aver capito che, secondo la circolare dell'ADE, l'essere amministratore di srl vuol dire avere esercitato attività d'impresa nei 3 anni precedenti e dunque essere esclusi. Nuove condizioni ex art. 27 commi 1 e 2 del dl 98/2011 b) inizio attività successivo al 31/12/2007; c) esistenza requisito della novità. c1) l’attività non deve essere una prosecuzione della stessa attività esercitata nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare o svolta anche come dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato obbligatorio; c2)no esercizio, nei tre anni precedenti, di attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare. Ultima modifica di giuseba : 20-02-2012 alle ore 18.23.30 |
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quindi nella mia situazione: - socio e amministratore di srl di servizi dal 2008(ormai inattiva prossima a messa in liquidazione) - inizio di attività autonoma nel 2011(professionale con iscrizione ad albo) in altra sede, altri mezzi, nuovi clienti e aderendo al regime dei minimi è compatibile con l'adesione al nuovo regime dei minimi 2012? e se ho già emesso (nel dubbio) una fattura con iva e ritenuta? grazie |
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| Citazione:
Però se ha emesso fattura con iva e ritenuta si è giocato tutto .... Dovrebbe distruggerla e farne una nuova !
__________________ Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE ! |
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La cosa mi pare un pò controversa, alla luce della lettura dei nuovi 2 requisiti e del rinvio alla circolare dell'ADE 59/E/2001. Le nuove condizioni per l’accesso al regime sono mutuate dal regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000. Non aver svolto nei tre anni antecedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. Con le circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 e n. 8/E del 26 gennaio 2001 l'ADE ha chiarito che il regime agevolativo mira ad incentivare esclusivamente le nuove iniziative produttive. Per tale ragione, ha precisato che non possono ricorrere a tale istituto quei soggetti che nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività abbiano svolto, in generale, qualunque attività di impresa e di lavoro autonomo anche in qualità di socio di società di persone o di collaboratore in imprese familiari. Va precisato (in tal senso circ. n. 59/E/2001, risposta 2.5) che la qualità di socio in società di capitali o di persone non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato purché, nei tre anni precedenti, il contribuente non abbia svolto attività di gestione all’interno della società (ad esempio socio accomandante di Sas o socio non amministratore di Srl). Il rinvio a quella circolare pare sia sufficiente ad assimilare la carica di amministratore (gestione d'impresa) all'esercizio di attività d'impresa, facendo venir meno uno dei 2 nuovi requisiti. |
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| Citazione:
Questa assimilazione però è solo nella mente dell'ade.
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| E' un rischio che deve valutare lei.
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