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  1. iltributarista
    21-11-2011 15.54.58 - permalink
    iltributarista
    ... il post era troppo lungo e l'ho diviso in tre part: scusami ... ma per la lettura dell'intera risposta dovrai seguire l'ordine cronologico degli inserimenti (ahahahah)
  2. iltributarista
    21-11-2011 15.53.24 - permalink
    iltributarista
    Tutto cio' ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione. Non solo puo' risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto, tale notifica risultera' perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.
    In ogni caso, se appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara' bene provvedere a sollevare la questione per iscritto all'Agente della riscossione.
    Nel tuo caso mi sembra di dubbia attuazione lo sgravio delle cartelle esattoriali de quo ...
  3. iltributarista
    21-11-2011 15.52.53 - permalink
    iltributarista
    A prescindere dal tipo di atto o comunicazione, la notifica puo' essere avvenuta tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario o anche per giacenza postale ed in tal caso per il mittente, se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste.
  4. iltributarista
    21-11-2011 15.52.18 - permalink
    iltributarista
    Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso: se per un certo tributo il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione la corretta notifica del verbale di accertamento (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale.
    Il calcolo del termine di prescrizione deve ovviamente prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni.

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  • Ultima attivitā: 22-11-2011 18.07.08
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