studi di settore ed accertamento
<<Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il reddito vero e non ha nessun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato negli studi di settore: la condizione di non congruità non implica un accertamento automatico.>>
E’ quanto chiarisce il Viceministro Vincenzo Visco in una nota nella quale credo che abbia dimenticato (salvo che non mi sia sfuggito qualcosa) di precisare cosa succederà ad un ignaro ed onesto contribuente nella malaugurata ipotesi di presumibile scostamento tra i ricavi e compensi dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi di settore, alla luce delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento tributario con la finanziaria 2007.
L’Agenzia delle Entrate afferma che le gravi incongruenze si trovano già dentro i risultati degli stessi studi di settore e non, invece, così come dovrebbe essere in uno stato di diritto, in quelle risultanti da prove inconfutabili che non siano quelle che potrebbero configurarsi meri sospetti.
Le sue buone intenzioni credo che cozzino col fine dell’intervento normativo volto a legittimare gli accertamenti sul semplice scostamento da studi di settore senza che l’amministrazione finanziaria debba fornire altre dimostrazioni in ordine alla motivazione della pretesa tributaria e che l’accertamento può essere effettuato anche in presenza di scostamenti di modesta entità.
Io credo che l’ignaro ed onesto contribuente, pur avendo dichiarato quanto effettivamente percepito, in assenza di interventi normativi volti ad eliminare la valenza probatoria degli studi di settore quale presunzione relativa dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, qualche dubbio sulla possibile propaganda elettorale se lo ponga, per nulla tranquillizzato dalle parole rassicuranti del Viceministro...
Saluti.
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