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Salve a tutti chiedo lumi in merito alla disciplina civilistica delle cooperative.
Dovrei costituire una cooperativa esercente attività di parrucchieria. I dubbi sono i seguenti: a) se l'attività viene svolta solo dai soci lavoratori viene rispettata la condizione di mutualità prevalente con le conseguenti agevolazioni fiscali? b) i soci devono essere minimo 3 in quanto sono tutti persone fisiche e la copperativa assume la forma di s.r.l. Sbaglio? c) l'art. 2527 c.c., co 2, così recita: " non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa". Un socio (l'ideatore della cooperativa) esercita la suddetta attività come impresa individuale. Deve chiudere ovvero basta il consenso degli altri soci? Grazie in anticipo per i suggerimenti che mi volgiate dare. Un saluto |
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17.09.07
se l'attività viene prevalentemente svolta con il lavoro dei soci (art.2512, n.2 c.c.) è una cooperativa a mutualità prevalente, a patto che rispetti le altre due condizioni previste dall'art.2512. I soci devono essere almeno 3, per rispettare la condizione di cui all'art.2522, e la cooperativa deve assumere le norme (non la forma) della s.r.l.. Per il socio ideatore, non mi sembra sia sufficente il consenso degli altri. Mi pare invece che l'art.2527 sia una norma imperativa, che non ammette deroghe. Tuttavia occorre verificare che vi sia effettivamente (non solo formalmente) concorrenza con la società. in bocca al lupo.
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ROBERTO MAZZANTI RAG.COMMERCIALISTA |
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Quindi mi sembra di capire che per il rispetto del principio della mutualità prevalente devono essere rtispettate tutte e tre le condizioni elencate nell'articolo 2512m c.c. Nel mio caso, pertanto, tenuto conto che l'attività (parrucchiere) viene svolta a favore di clienti terzi e non solo a favore dei soci, non posso usufruire delle agevolazioni fiscali. In riferimento al divieto di conocrrenza (art. 2527 co. 2) stavo valutando la possibilità di inserire apposita clausola nello statuto sociale. E' una strada percorribile?
Un saluto |
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Salve,
le agevolazioni fiscali spettano alle cooperative a mutualità prevalente, che sono quelle cooperative nelle quali più della metà degli scambi (prestazioni di lavoro, forniture e apporti ) avvegono tra la cooperativa e i soci. Se i ricavi, gli apporti o le forniture da e verso verso terzi non soci superano il 50% la cooperativa perde la condizione di cooperativa a mutualità prevalente e le agevolazioni previste. Quanto poi all'art. 2527 comma 2, credo che la norma sia imperativa e non ammette clausola statutaria contraria, altrimenti la norma avrebbe detto, salvo patto contrario. Un pò di tempo fa ho redatto un articolo sull'argomento delle cooperative a mutualità prevalente presente sul sito a questo link: http://www.commercialistatelematico.....html?doc=1004 Saluti Ultima modifica di Enrico Larocca : 19-09-2007 alle ore 11.22.52. |