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Buongiorno,
Ti rispondo con la chiarissima circolare n. 28 del 2005: "In proposito, conformemente a quanto già precisato con la circolare dell’1 febbraio 2002, n. 15/E, si osserva che la rateazione prevista dall’articolo 20 del d.lgs. 241 del 1997 è ammessa soltanto per le somme dovute “a titolo di saldo delle imposte e dei contributi”, con esclusione pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo. Tenuto conto che l’imposta dovuta a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore non costituisce “somma dovuta a titolo di saldo delle imposte e dei contributi” e non rientra, pertanto, nella previsione del richiamato articolo 20, comma 1, resta preclusa la possibilità di versamento rateizzato." |
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Arriveranno le sanzioni per il ritardato versamento per ogni rata
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Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Albert Einstein |