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Ho letto con interesse l'articolo pubblicato proprio ieri 28/2 a firma di Angelo Buscema.
In base a quanto esposto nella motivazione di due sentenze, la n. 3675 e 3678, la possibilità per i professionisti di ricevere il rimborso dell'Irap psssa attraverso delle valutazioni estremamente soggettive, ossia variabili da caso in caso, e il processo tributario relativo va affrontato con la massima attenzione; ciò in quanto tali sentenze ammettono solo con le dovute cautele, la legittimità di tale rimborso. Al riguardo, la sentenza n. 3675 è nettamente più rigorosa rispetto alla n. 3678, e di questo precedente il ricorrente non può non tenere conto in sede giudiziale. Non siamo certo nelle ipotesi assolutamente restrittive previste dal Fisco per l'esonero dall'Irap, ma (tanto per fare un esempio) un professionista che si avvalga abitualmente dell'ausilio della figura di un collaboratore, potrebbe non avere vita facile in Commissione. Interessante è poi la notazione della seconda sentenza, laddove si ammette che, se si ritiene di essere esenti da Irap, non si compili il quadro IQ della dichiarazione. Ciò infatti potrebbe porre il contribuente nella posizione di esimente nella ipotesi in cui il Fisco gli contesti la sanzione per l'omessa dichiarazione. Insomma, occorre presentarsi nelle future udienze in commissione ben consapevoli delle proprie possibilità di averla vinta, per non incorrere in brucianti delusioni. |
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Ti invito anche a leggere l'articolo sul medesimo argomento a firma di Vincenzo D'Andò, poiché dovresti ulteriori spunti di riflessioni e particolarmente soluzioni pratiche da adottare anche per il futuro a seguito delle indicazioni pratiche contenute nella Circolare della Fondazione Aristeia, di cui lo stesso autore narra.
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Sommessamente, non mi sembra che la fondazione Aristeia abbia cavato delle indicazioni pratiche. E' fin troppo ovvio, vista la natura delle sentenze della Cassazione, l'auspicio di un intervento legislativo, visto che l'Irap - day, come avrebbe dovuto passare alla storia, altro non ha fatto se non creare confusione giurisprudenziale in materia. Almeno, prima di queste sentenze, ce n'era una sola della Cassazione, e favorevole al professionista: oggi, purtroppo, una commissione tributaria che voglia appigliarsi alle affermazioni della sentenza n. 3675 e 3678 (che non mi sembra poi così favorevole al professionista), ha vita fin troppo facile.
Mala tempora currunt. ciao Citazione:
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