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Citazione:
"I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde." si riferisce solo al contributo integrativo, che è a carico del soggetto che corrisponde il compenso. I compensi si dichiarano al netto del contributo integrativo, che è a carico del commitente, mentre i contributi a carico del professionista vanno dedotti nel quadro P. |
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Citazione:
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Ma no dai...Se emetti fattura di 100 + contributo integrativo di 4, dichiari 100 invece di 104, come normalmente si fa. E' proprio a norma dell'art. 54 che il contributo integrativo non costituisce compenso. L'art. 54 dice semplicemente che i contributi posti a carico del committente non costituiscono compenso.
Ultima modifica di Vinny Gambini : 02-07-2008 alle ore 07.08.00. |
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E che ne dici dei professionisti senza cassa che hanno la possibilità di addebitare al loro committente 1/3 del contributo inps a loro carico, che invece costituisce compenso ?
Citazione:
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Citazione:
La risposta sulla non applicabilità dell'art. 54 (ex art. 50) co 1 ult. per. del TUIR alla rivalsa INPS dei professionisti senza cassa la trovi nella Ris. Min. 11/07/1996 n. 109/E. Ciao. |
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OK, ecco la parte a cui credo tu faccia riferimento :
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Quindi per il fisco il 4% fa parte integrante del compenso .... ma non cita la legge in base alla quale basa questa affermazione ...... In sostanza, non capisco la diversità di trattamento tra il 4% del commercialista e il 4% del prof "scassato" ..... mah !! ![]() Non mi convince. |
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Citazione:
Premesso che posso aggiungermi a tutti coloro che hanno sempre inserito nel quadro P i contributi dei professionisti dopo aver letto tutte queste opinioni vorrei porre un quesito: "un architetto con partita iva individuale e quota di reddito da partecipazione in uno studio associato paga nell'anno x il contributo soggettivo minimo per l'anno in corso ed il conguaglio sul contributo soggettivo dell'anno precedente calcolato sul reddito netto quadro E + H. In base alle considerazioni fatte potrei considerare costo inerente l'attività (quindi quadro E) quanto versato di soggettivo minimo e di conguaglio (?)(che però prevede una parte di versamento relativa ad un reddito da partecipazione)? Avrei un notevole vantaggio sul conteggio del conguaglio da pagare quest'anno alla cassa di previdenza se fosse così (abbatto notevolmente il reddito netto professionale!!). Forse però mi sfugge qualcosa ... posso considerare costo solo la quota di soggettivo minimo o anche l'importo pagato a conguaglio? Grazie a tutti coloro che vorranno dare un parere! |
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Il contributo soggettivo è sempre deducibile, sia esso quello minimo, sia esso quello dovuto all'eccedenza.
Secondo me lui può dedurlo solo nel quadro P, in quanto nn ha reddito professionale "diretto". ciao Citazione:
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Citazione:
reddito professionale "diretto" ? cosa si intende con questo termine?grazie |