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  #1 (permalink)  
Vecchio 09-05-2008, 17.57.13
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studiocontabileab is on a distinguished road
Predefinito novità irap: il punto sul calcolo

DETERMINAZIONE IRAP 2008 (novità finanziaria legge 24 dicembre 2007 n. 244)

Soggetti Ires: società di capitali ed enti commerciali
Base imponibile: valore della produzione netta: differenza tra valore e costi della produzione
Da cosa è dato? per i soggetti Ires la base imponibile si calcola prendendo come base di riferimento il conto economico di cui all’art. 2425 del c.c. con alcuni correttivi introdotti dalla finanziaria.
Entriamo nel dettaglio:
Valore della produzione (lett. A, art. 2425 c.c.):
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contribuenti in conto esercizio.
Costi della produzione:
6) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
Non sono più deducibili:
• le spese per il personale dipendente e assimilato di cui al punto 9);
• t.r.f. e trattamenti di quiescenza e simili.
• non si considerano più deducibili le spese per il personale dipendente classificate in voci diverse di cui alla lettera B, n. 9) dell’art. 2425 c.c., nonché i costi per lavoro occasionale, compensi co.co.pro. e gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro.
• non rientrano tra i costi in deduzione le svalutazioni delle immobilizzazioni, lett. c) art.2425 c.c.,
• le svalutazioni dei crediti, lett. d) art. 2425 c.c.;
• accantonamenti per rischi e altri accantonamenti n 12) art 2425 c.c.;

Non rientrano nella deducibilità inoltre:
• la quota di interessi per i canoni di locazione finanziaria;
• le perdite su crediti;
Rientrano, invece, nella determinazione del valore della produzione: i contributi erogati in base a norma di legge, le plusvalenze e le minusvalenze derivati da cessione di immobilizzazioni che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa; sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento sostenute per l’acquisizione di marchi di impresa a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

Soggetti Irpef: base imponibile
Differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 a); b); f), g) dei TUIR:
a) corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’imrpesa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie e di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
f) indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni precedentemente elencati;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
A questi bisogna aggiungere le variazioni delle rimanenze finali di cui agli art. 92 e 94 del TUIR.
Ora sottraiamo i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali e immateriali.
Non sono deducibili:
• le spese per il personale dipendente e assimilato;
• i costi per il lavoro occasionale, i compensi per il co.co.pro. e gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro;
• la quota degli interessi dei canoni di locazione finanziaria;
• le perdite su crediti
• l’ICI
A differenza dei soggetti Ires non partecipano alla formazione della base imponibile le plusvalenze e misunvalenze derivanti da cessione di immobili non strumentali.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 09-05-2008, 19.32.02
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danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da studiocontabileab Visualizza messaggio
DETERMINAZIONE IRAP 2008 (novità finanziaria legge 24 dicembre 2007 n. 244)
A scanso di equivoci, riporto il comma 51 dell'articolo 1 della legge finanziaria
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

ciao
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  #3 (permalink)  
Vecchio 13-05-2008, 14.59.38
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Data registrazione: 08-05-2008
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Tiiiiiiiiiscali is on a distinguished road
Predefinito ammortamenti

un dubbio: l'ammortamento di un telefono fisso è deducibile all'80?

Grazie
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  #4 (permalink)  
Vecchio 13-05-2008, 15.45.50
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pipelly is on a distinguished road
Predefinito

Certo, 80%.
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