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I contributi volontari versati alla Casagit dai giornalisti lavoratori autonomi, se non ricordo male, non sono deducibili e quindi le spese mediche sono interamente detraibili anche se rimborsate.
Qualcuno potremme darmi conferma o smentita? Grazie. |
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Citazione:
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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art. 10 comma 1 lettera e)-ter del TUIR (valido per FASI FASDAC CASAGIT ecc... ecc....)
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La legge Finanziaria 2008 riforma la disciplina dei contributi sanitari integrativi, ai fini della loro: • deducibilità dal reddito complessivo IRPEF; • esclusione dal reddito di lavoro dipendente o assimilato. 2.4.1 Deducibilità dal reddito complessivo IRPEF Sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: • istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 (c.d. “fondi doc”); • che erogano prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute. Limite di deducibilità I suddetti contributi sanitari integrativi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino a 3.615,20 euro (prima fino a 2.065,83 euro). Ai fini del calcolo del predetto limite, si deve tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria che sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato. Contributi versati per i familiari a carico La deducibilità spetta anche per i contributi sanitari integrativi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge e figli): • per la parte che non ha trovato capienza nel reddito della persona a carico; • fermo restando il suddetto importo complessivo massimo di 3.615,20 euro. 2.4.2 Esclusione dal reddito di lavoro dipendente o assimilato Sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore: • ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. “fondi non-doc”); • che operino negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute; • in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Limite di deducibilità I suddetti contributi sanitari integrativi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria deducibili dal reddito complessivo IRPEF. Disciplina transitoria Sino all’entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro della salute, è prorogata l’efficacia della precedente disciplina; pertanto, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato i contributi di assistenza sanitaria: • versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (es. FASI, FASDAC, ecc.); • in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale; • per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro. |
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Ho visto anche il decreto del ministero della salute di marzo 2008. Mi sembra proprio che valga ancora la vecchia disciplina, che consente la deduzione (o meglio l'esclusione) dal reddito imponibile per i soli lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 51.
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